Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43665 del 17/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 43665 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAINARDI VINCENZO N. IL 02/01/1976
avverso la sentenza n. 1155/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
02/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 17/06/2013

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Brescia ha dichiarato l’inammissibilità per genericità dell’appello presentato da MAINARDI Vincenzo avverso la sentenza emessa in data 20
settembre 2011 dal Giudice dell’Udienza preliminare del Tribunale di Cremona, che l’aveva dichiarato responsabile del delitto di furto in abitazione, commesso il 9 settembre 2009.
Propone ricorso per cassazione l’imputato chiedendo la riduzione della pena.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto del tutto generico, le censure essendo
formulate senza alcuna considerazione degli elementi evidenziati e degli argomenti spesi nella
sentenza impugnata. Sicché l’assenza di un collegamento concreto con la motivazione di questa
impedisce di ritenere rispettati i requisiti di forma e di contenuto minimo voluti per
l’impugnazione di legittimità, che deve rivolgersi al provvedimento.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Ro jl 17 giugno 2013.

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