Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43664 del 14/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 43664 Anno 2015
Presidente: NAPPI ANIELLO
Relatore: PEZZULLO ROSA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SPATARU DAN STELIAN N. IL 01/10/1967
avverso l’ordinanza n. 79/2015 TRIB. LIBERTA’ di MESSINA, del
23/02/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 14/05/2015

udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. Mario Maria Stefano
Pinelli, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Messina, Collegio per il riesame, con ordinanza in
data 23.2.2015 rigettava l’impugnazione- qualificata come richiesta di
riesame- proposta nell’interesse di Spataru Dan Stelian, avverso
l’ordinanza con la quale in data 4.2.2015 era stata applicata nei suoi
confronti la misura dell’obbligo di dimora in Messina, con divieto dì

all’art. 495 c.p., rilevando a sussistenza di concrete ed attuali esigenze
di reiterazione criminosa specifica, atteso che, nelle more del
gravame, l’indagato – soggetto senza fissa dimora e disoccupato,
gravato da condanne per reati contro la persona, da una pendenza per
furto aggravato, denunciato per reati contro la persona ed il patrimoniosi era sottratto alla misura in esecuzione rendendosi irreperibile.
1.1. Spataru Dan Stelian era stato tratto in arresto il 3 gennaio 2015
in flagranza del delitto di cui all’art. 495 c.p., perché controllato presso
la stazione ferroviaria di Messina, per aver fornito false generalità
indicate in “Spatarun Dan Stilian”, nato in Romania il 1 ottobre 1960,
invece che “Spataru Dan Stelian”, nato in Romania llottobre 1967,
soggetto gravato da precedenti e pendenze di polizia, già destinatario di
decreto di allontanamento dal territorio nazionale emesso dal Prefetto di
Messina 1’8 maggio 2012.
2.Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso l’indagato, a mezzo del
suo difensore di fiducia, lamentando la ricorrenza del vizio di cui all’art.
606, primo comma, lett. e) c.p.p., in relazione all’art. 192 c.p.p., atteso
che non sono state prese in considerazione le allegazioni difensive; a
conferma della misura irrogata è stata indicata una presunta
irreperibilità sopravvenuta del ricorrente, con conseguente sottrazione
agli obblighi imposti, che non si capisce da dove sia stata tratta, in
quanto circostanza mai accaduta, né, peraltro, documentata; i fatti
sono, comunque, ascrivibili alla circostanza che il ricorrente non aveva
compreso bene il tutto, a causa della pronuncia straniera e dello stato di
confusione per il risveglio dopo il consumo dì alcool; a riprova di ciò i
militari operanti erano stati costretti a fargli scrivere il nome ed era
stato documentato dalla difesa come la calligrafia del ricorrente, nello
scrivere il proprio nome, è tale da aggiungere una sorta di svolazzo
dopo la “u” finale del cognome e da scrivere le “e” di Stelian molto
simile ad una “i”; ciò è stato comprovato producendo atti sottoscritti in

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allontanamento notturno dall’abitazione in relazione al reato dì cui

precedenza dall’indagato, allorquando lo stesso era lucido e certamente
non interessato a falsificare le proprie generalità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile siccome

generico e, comunque,

manifestamente infondato.
1. Ed invero, per quanto concerne la mancata considerazione nel
provvedimento impugnato delle questioni poste dalla difesa, il ricorrente
non indica esattamente quali sarebbero le tematiche difensive ignorate

nell’atto di impugnazione, devono essere enunciati i motivi, con
l’indicazione specifica delle ragioni che sorreggono ogni richiesta.
2.In ogni caso, si osserva che non illogica si presenta la valutazione del
Tribunale circa la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al
reato di falsa dichiarazione dell’identità personale, non risultando
plausibile la versione dei fatti fornita dell’indagato circa la “svista” od
errore nel fornire le generalità, posto che le false dichiarazioni hanno
riguardato non solo il nome, ma anche il cognome e l’anno di nascita.
Analoghe considerazioni ben possono essere riferite anche alla
precisazione effettuata in questa sede circa la mancata compiuta
conoscenza dell’italiano, stante la pluralità dei dati “falsamente”
dichiarati.
3. In proposito, occorre ribadire che l’ordinamento non conferisce alla
Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e
fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne’
alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive
dell’indagato, ivi compreso l’apprezzamento delle esigenze cautelari e
delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti
nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta
l’applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame.
Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto
all’esclusivo esame dell’atto impugnato, al fine di verificare che il testo dì
esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro
negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di legittimità:
1) – l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno
determinato; 2) – l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle
argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Cass.
Sez. 6, sent. n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli ed altro, Rv. 201840).

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dal Tribunale e ciò in violazione della regola generale, secondo cui

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4.In tale contesto alcun vizio è ravvisabile nell’ordinanza impugnata sia
con riguardo all’illustrazione degli indizi, che delle esigenze cautelari.
Quanto a queste ultime, la valutazione delle ricorrenza di concrete ed
attuali esigenze di reiterazione criminosa specifica, tali da rendere
ineludibile il mantenimento della misura applicata, sono state non
illogicamente desunte dal fatto che lo Spataru nelle more del presente
gravame si è sottratto alla misura in esecuzione, rendendosi irreperibile,
ed è soggetto senza fissa dimora, disoccupato, gravato da condanne per

per reati contro la persona ed il patrimonio. A fronte di tali
argomentazioni, il ricorrente si è limitato a svolgere censure assertive,
del tutto generiche, che non si confrontano con la totalità delle
argomentazioni sviluppate dal tribunale e che invece andavano
specificamente contestate.
5.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile a colpa del ricorrente, al
versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si
ritiene equo e congruo determinare in Euro 1000,00, ai sensi dell’art. 616
c. p. p..
p.q.m.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso il 14.5.2015

reati contro la persona, da una pendenza per furto aggravato, denunciato

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