Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43662 del 17/06/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 43662 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
D’IORIO MAURIZIO N. IL 01/08/1968
avverso la sentenza n. 48/2009 GIUDICE DI PACE di TRIESTE, del
16/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SA VANI;

Data Udienza: 17/06/2013

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Trieste ha dichiarato D’IORIO Maurizio responsabile del delitto di ingiuria aggravata, commesso il 29 aprile 2005.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo violazione di legge per non esser stata dichiarata la tacita remissione di querela non essendosi presentati i carabinieri come testimoni per
due volte nel dibattimento e per la mancata dichiarazione di prescrizione.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato
poiché è ius receptum che la mancata presentazione all’udienza della p.o. non equivale a remissione tacita di querela e poiché prima della scadenza del termine di prescrizione (29 aprile 2010)
sono intervenuti atti interruttivi (24 novembre 05) così che la prescrizione massima (29 ottobre
2012) non è intervenuta prima della data del 16 ottobre 2012, quando è stata pronunciata la sentenza di condanna, né rileva la successiva scadenza del termine a fronte di ricorso inammissibile,
inidoneo a costituire un valido rapporto di impugnazione.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 17 giugno 2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA