Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43661 del 17/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43661 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MEDICO GIOVANNI N. IL 24/11/1959
avverso la sentenza n. 928/2012 TRIBUNALE di BRINDISI, del
18/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 17/06/2013
Medico Giovanni ricorre avverso la sentenza 18.10.12, emessa dal Tribunale di Brindisi ai sensi
degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per i reati di violenza privata, minacce e
lesioni, unificati ex art.8 l cpv. c.p., la pena di mesi quattro di reclusione.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
comma 1, lett. c) c.p.p. per non avere il giudice fornito adeguata motivazione in ordine alla
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p., in particolare facendo riferimento alle dichiarazioni della p.o. e delle
altre persone sentite a s.i.t.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 17 giugno 2013
insussistenza di cause di proscioglimento ex art.129 c.p.p.