Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43661 del 13/04/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 43661 Anno 2015
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Attanasio Alessio, nato a Siracusa il 16.7.1970, avverso la
sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione in data 23.4.2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore
generale dott. Giuseppe Coarasaniti, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso;

Data Udienza: 13/04/2015

udito per il ricorrente il difensore di ufficio, avv. Roberto Villani,
del Foro di Roma, che ha concluso riportandosi ai motivi di
ricorso, chiedendone l’accoglimento.

1. Con sentenza pronunciata il 23.4.2014 la prima sezione penale
della Corte di Cassazione, investita del ricorso avverso la sentenza
con cui la corte di appello di Catania, decidendo quale giudice del
rinvio a seguito della sentenza di annullamento pronunciata dalla
quinta sezione penale della Suprema Corte in data 11.11.2009,
aveva confermato la sentenza pronunciata, in sede di giudizio
abbreviato, dal giudice per le indagini preliminari presso il
tribunale di Catania, che, in data 9.10.2008, aveva condannato
Attanasio Alessio alla pena ritenuta di giustizia in ordine ai reati di
cui agli artt. 74, co. 1, d.p.r. n. 309/90, 7, I. 203/91 (capo A);
110, c.p., 73, co. 1, 4 e 6, 80, co. 2, d.p.r. n. 309/90, 7, I.
203/91, annullava “la sentenza impugnata relativamente al reato
di cui al capo A), limitatamente al traffico di eroina e di cocaina e
relativamente al reato di cui al capo B)”, rinviando per un nuovo
giudizio ad altra sezione della corte di appello di Catania.
2. Avverso l’indicata sentenza della Corte di Cassazione ha
proposto ricorso personalmente l’Attanasio, ai sensi dell’art. 625
bis, c.p.p., lamentando come, in relazione al traffico di hashish,
per il quale la sentenza di merito non è stata annullata, la Corte di
Cassazione sia incorsa in un errore, confondendo Cassia Concetto,
con il Cassia Vincenzo, di cui l’imputato aveva chiesto l’escussione
in qualità di teste, non ammessa dalla corte territoriale; abbia
fondato la propria decisione su elementi di prova (una missiva del

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FATTO E DIRITTO

12.4.2001; il contenuto delle intercettazioni disposte nella fase
delle indagini preliminari e delle dichiarazioni del collaboratore di
giustizia Piccione), che in realtà, dimostrano l’innocenza
dell’Attanasio; non abbia preso in considerazione le doglianze
rappresentate nell’integrazione degli originari motivi di ricorso

ai sensi dell’art. 609, co. 2, c.p.p., conseguente alla dichiarata
illegittimità costituzionale della normativa che limitava i colloqui
visivi e telefonici tra l’imputato ed il difensore, per cui il processo
si sarebbe svolto con l’inosservanza dei principi statuiti dall’art. 6,
co. 3, lett. b), CEDU, come interpretata dalla Corte di Strasburgo,
secondo cui l’accusato deve avere il diritto di disporre del tempo e
delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa.
3. Il ricorso appare manifestamente inammissibile, in
considerazione della mancanza di legittimazione dell’Attanasio alla
proposizione del particolare tipo di ricorso per cassazione previsto
dall’art. 625 bis, c.p.p.
Ed invero, come affermato dall’orientamento dominante nella
giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, la
legittimazione alla proposizione del ricorso straordinario per
cassazione a norma dell’art. 625-bis, c.p.p., non spetta
all’imputato, quando il giudice di legittimità abbia pronunciato
sentenza di annullamento con rinvio, che non consente di ritenere
avvenuto l’accertamento della responsabilità, non potendo
l’imputato, in tale ipotesi, essere qualificato come “condannato”
(cfr. Cass., sez. VI, 17.9.2014, n. 46066, rv. 260820; Cass., sez.
I, 20.5.2010, n. 23854, rv. 247587).
Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, previsto
solo a favore del condannato, non può, pertanto, avere ad

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inoltrata il 24.8.2013, relative alla violazione del diritto di difesa,

oggetto le decisioni della corte di cassazione di annullamento con
rinvio, che, non determinando la formazione del giudicato, non
trasformano la condizione giuridica dell’imputato in quella di
condannato (cfr. Cass., sez. V, 16.7.2009, n. 40171, rv. 244613),
essendo ammesso solo nel diverso caso in cui sia stata

profili che attengono alla determinazione del trattamento
sanzionatorio, in quanto, in tale evenienza, risulta comunque
essere definitivo l’accertamento della responsabilità dell’imputato
(cfr. cass., sez. U., 21.6.2012, n. 28717, rv. 252935).
Ne consegue che, non avendo l’Attanasio assunto la condizione di
“condannato”, a causa dell’avvenuto annullamento con rinvio della
sentenza di secondo grado innanzi indicata, egli non è legittimato
a proporre ricorso per cassazione ex art. 625 bis, c.p.p.
4. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso di cui in
premessa va, dunque, dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese
del procedimento ed, in favore della cassa delle ammende, di una
somma che si ritiene equo fissare in 2000,00 euro, tenuto conto
dei profili di evidente colpa relativi alla manifesta inammissibilità
dell’impugnazione (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del
13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro
2000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 13.4.2015

pronunciata sentenza di annullamento con rinvio limitatamente a

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