Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43660 del 17/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43660 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MOSCA VINCENZO N. IL 01/11/1961
avverso la sentenza n. 11247/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
13/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 17/06/2013
Mosca Vincenzo ricorre avverso la sentenza 13.4.12 della Corte di appello di Napoli con la quale,
in parziale riforma di quella del locale g.u.p. in data 20.9.11, concesse attenuanti generiche, è stata
ridotta la pena inflitta, per i reati ascrittigli, unificati ex art.8 I cpv. c.p., ad anni due e mesi quattro
di reclusione.
Deduce il ricorrente violazione dell’art.606, comma 1, lett. e) c.p.p., per avere i giudici di appello
comportamento processuale tenuto dall’imputato e la non estrema gravità dei fatti contestatigli,
irrogando una sanzione che non conteneva l’analitica indicazione degli elementi di cui all’art.133
c.p.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile sia per la sua genericità che per
la manifesta infondatezza, avendo i giudici di appello correttamente motivato la concessione delle
attenuanti generiche non nella massima estensione in ragione della gravità e della pervicacia della
condotta (sequestro di persona ai danni della ex convivente Tarquini Paola), mitigata solo
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di
e 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 17 giugno 2013
negato le attenuanti generiche nella loro massima estensione senza considerare l’ottimo