Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43659 del 17/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 43659 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAKHAROBLIDZE USHANGI N. IL 24/09/1980
avverso la sentenza n. 18366/2012 TRIBUNALE di ROMA, del
12/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 17/06/2013

Makharoblidze Ushangi ricorre avverso la sentenza 12.11.12, emessa dal Tribunale di Roma ai
sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per il reato di furto aggravato in
concorso, concesse attenuanti generiche equivalenti, la pena di mesi quattro di reclusione ed
€200,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

beneficio della sospensione condizionale della pena, pur trattandosi di soggetto incensurato.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente
infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato a quanto
contenuto nell’accordo tra le parti — che non prevedeva la concessione del beneficio della
sospensione condizionale della pena – e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i presupposti
dell’art.129 c.p.p.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 17 giugno 2013

,

comma 1, lett.b) c.p.p. per non avere il giudice motivato in ordine alla mancata concessione del

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