Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43658 del 17/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 43658 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FROSCH FIORELLA N. IL 08/12/1980
FROSCH IMPERIA N. IL 03/11/1976
avverso la sentenza n. 30005/2012 TRIB.SEZ.DIST. di TIONE DI
TRENTO, del 20/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 17/06/2013

Frosch Imperia e Frosch Fiorella ricorrono avverso la sentenza 20.1.12, emessa dal Tribunale di
Trento — sezione distaccata di Tione ai sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale è stata applicata,
per il reato di concorso in furto aggravato, concessa l’attenuante di cui all’art.62 n.6 c.p. con il
criterio della equivalenza, la pena di mesi quattro di reclusione ed C 400,00 di multa ciascuna.
Deducono le ricorrenti, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione

non ricorrendo l’aggravante della destrezza.
Osserva la Corte che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, sia perché generici, sia in
quanto manifestamente infondati, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p., legittimamente essendo stata ritenuta corretta la qualificazione
giuridica del fatto, l’aggravante della destrezza essendo descritta nel capo d’imputazione (aver
approfittato della momentanea distrazione del personale del negozio per impossessarsi del denaro
custodito nella cassa ) in relazione al quale le odierne ricorrenti nulla hanno eccepito, raggiungendo
un accorso con il p.m. ai sensi dell’art.444 c.p.p. che non può in sede di legittimità essere posto in
discussione in assenza della prospettazione di un errore manifesto nella qualificazione giuridica del
fatto (v. Cass., sez.IV, 18 marzo 2010, n. 10692).
L’adottata motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di
applicazione della pena su richiesta delle parti, appare dunque pienamente adeguata ai parametri
richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le
altre, Sez.un., 27 settembre 1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17
febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascuna ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
C 1.500,00.

dell’art.606, comma 1, lett.b) c.p.p. per non avere il giudice ritenuto l’ipotesi del furto semplice,

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti, singolarmente, al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 17 giugno 2013

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