Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43656 del 17/07/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 43656 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAVALLO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LEVANTESI ALBERTO N. IL 05/05/1967
avverso l’ordinanza n. 37/2013 TRIBUNALE di FERMO, del
19/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;

Data Udienza: 17/07/2014

Ritenuto fatto

1. Il Tribunale di Fermo, con ordinanza in data 19 giugno 2013, deliberando
in funzione di giudice dell’esecuzione – ad integrazione della sentenza emessa dal
quel tribunale in data 15 giugno 2011 che aveva condannato Levantesi Alberto
alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi due di arresto ed C 150,00 di
ammenda – beneficio subordinato al pagamento in favore delle costituite parti
civili, a titolo di risarcimento del danno, della somma di C 15.000,00 per

dovevano essere adempiuti, pena la revoca della sospensione condizionale della
pena.
2. Avverso l’indicato provvedimento proponeva impugnazione il difensore di
Levantesi Alberto, avvocato Mario Barberini, chiedendone la revoca per nullità
assoluta delle notifiche alle parti ed ai difensori del decreto di fissazione
dell’udienza camerale in cui deliberare sull’istanza di fissazione del termine.
3. L’adito Tribunale di Fermo, con provvedimento in data 12 novembre 2013,
nel rilevare preliminarmente l’inammissibilità della richiesta di revoca
dell’ordinanza in data 19 giugno 2013 di fissazione del termine emessa ai sensi
dell’art. 165 comma 4 cod. proc. pen., e ciò in quanto l’indicato provvedimento
era suscettibile soltanto d’impugnazione ai sensi dell’art. 666 comma 4 cod.
proc. pen., disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte di Cassazione.

Considerato in diritto

1. L’impugnazione proposta nell’interesse Levantesi Alberto è inammissibile.
2. A norma dell’art. 613 cod. proc. pen., l’atto di ricorso deve essere
sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto nell’albo speciale
della Corte di cassazione.
Tale causa di inammissibilità è ritenuta, secondo costante orientamento di
questa Corte, dipendente da vizio originario dell’atto, che lo rende inidoneo alla
finalità processuale perseguita, anche nel caso di impugnazione convertita in
ricorso per cassazione, e non è sanato anche dal successivo conseguimento da
parte del difensore della particolare legittimazione richiesta, ne’ dai motivi nuovi
presentati da difensore cassazionista dopo la scadenza del termine per
impugnare (da ultimo, Sez. 1, n. 45393 del 16/11/2011, dep. 06/12/2011,
Tedeschi, Rv. 251464).
3. Nel caso di specie, il Levantesi ha proposto, per mezzo del suo difensore
di fiducia, atto d’impugnazione correttamente qualificato come ricorso per
cassazione, avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Fermo in funzione di
giudice dell’esecuzione.

2

ciascuna di esse – fissava in mesi sei il termine di entro il quale gli obblighi

3.1 Il difensore avvocato Mario Barberini, che ha sottoscritto l’atto di
impugnazione, non risulta, tuttavia, dall’accertamento svolto dalla cancelleria di
questa Corte, iscritto nell’apposito albo e, quindi, abilitato al patrocinio di
legittimità.
Alla mancata sottoscrizione dell’istanza da parte di avvocato cassazionista
consegue la sua inammissibilità.
Tale vizio originano dell’atto, che osta alla valida instaurazione del giudizio di
impugnazione, esime questa Corte da ogni altra considerazione.

ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di
elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di C 1.000,00 in
favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 a favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 1V luglio 2014.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del

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