Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43656 del 17/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43656 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FERRI STEFANO N. IL 25/12/1988
avverso la sentenza n. 634/2012 TRIBUNALE di TRANI, del
26/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 17/06/2013
Ferri Stefano ricorre avverso la sentenza 26.10.12, emessa dal Tribunale di Trani ai sensi degli
artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per il reato di tentato furto aggravato in un
negozio, concesse attenuanti generiche equivalenti, la pena di mesi quattro di reclusione ed €200,00
di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
pronuncia assolutoria ex art.129 c.p.p.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p., facendo in particolare riferimento al contenuto del verbale di arresto.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 17 giugno 2013
comma 1, lett.c) ed e) c.p.p. per non avere il giudice valutato la sussistenza di elementi per una