Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43655 del 17/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 43655 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SUMMA MICHELE N. IL 29/11/1980
avverso la sentenza n. 587/2011 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE
di RAVENNA, del 24/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 17/06/2013

Summa Michele ricorre avverso la sentenza 7.6.12, emessa dal G.u.p. del Tribunale di Ravenna ai
sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per i reati di cui agli artt.495 c.p.
(capo A) e 116, commi 13 e 18, c.d.s., concesse attenuanti generiche prevalenti sulla contestata
recidiva, la pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione per il reato sub A) (sostituita con quella
di € 40.000,00 di multa) e quella di € 1.100,00 di ammenda per quello sub B).

comma 1, lett. e) c.p.p. per non avere il giudice valutato la sussistenza di elementi per una
pronuncia assolutoria ex art.129 c.p.p.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p., facendo in particolare riferimento alle fonti di prova esistenti nel
fascicolo del p.m.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 17 giugno 2013

Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

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