Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43653 del 18/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 43653 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: MICHELI PAOLO

SENTENZA

sul ricorso proposto nell’interesse di
Canelli Bruno, nato a Solopaca il 14/05/1949

avverso la sentenza emessa il 02/05/2013 dal Tribunale di Velletri

visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
Sante Spinaci, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata, per intervenuta prescrizione del reato in rubrica;
udito per la parte civile Amorese Vito l’Avv. Massimo Krogh, il quale ha concluso
chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso dell’imputato;
udito per il ricorrente l’Avv. Luisa Sisto, la quale ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della sentenza impugnata, in
subordine associandosi alle richieste del P.g.

RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 18/05/2015

1. Con la pronuncia indicata in epigrafe, il Tribunale di Velletri confermava la
sentenza emessa il 27/04/2010 dal Giudice di pace della stessa città, in forza
della quale Bruno Canelli era stato condannato a pena ritenuta di giustizia per il
delitto di lesioni personali, commesso in danno di Vito Amorese.

Il fatto si

assumeva realizzato in un’aula del medesimo Tribunale il 24/01/2007, giorno nel
quale era in programma un processo che vedeva imputato l’Amorese per
omicidio colposo, con l’accusa di avere cagionato – quale primario dell’Ospedale
di Ariccia, in ipotesi a causa di prestazioni sanitarie incongrue – la morte della

Secondo la ricostruzione fatta propria dai giudici di merito, il Canelli aveva
colpito l’Amorese con calci e pugni, ed era stato bloccato subito dopo
l’aggressione dal Maresciallo Straffi (dell’Arma dei Carabinieri): questi, pur non
avendo assistito materialmente all’azione violenta, aveva colto l’imputato
nell’atto di inveire ancora contro l’altro, che comunque aveva confermato le
proprie accuse riconoscendo il Canelli come autore dell’aggressione subita.

2. Propone ricorso il difensore del Canelli, deducendo quattro motivi di
doglianza.
2.1 Con il primo, la difesa lamenta violazione di legge processuale, facendo
osservare che i giudici di merito non avrebbero adeguatamente considerato il
problema della attendibilità da riconoscere alla persona offesa, caduta in
contraddizione sotto vari profili. Fra l’altro, il certificato medico attestante
unicamente una frattura nasale riportata dall’Amorese non appare coerente con
la dinamica dell’azione lesiva da lui riferita (avendo egli sostenuto di essere
caduto a terra a causa di calci che gli erano stati sferrati alle spalle, quindi
colpito con un pugno al volto ed al torace, senza però che residuassero segni
corrispondenti a quanto narrato), mentre il M.Ilo Straffi non aveva potuto riferire
alcunché di utile, avendo individuato il Canelli come autore della condotta su
indicazione di persone presenti, giammai identificate.
In tale contesto, le dichiarazioni rese dall’Amorese avrebbero avuto bisogno
di validi riscontri estrinseci (che in realtà non sussistono), essendo egli imputato
al contempo in un processo che vede come persona offesa il Canelli, e dunque
ricorrendo la situazione prevista dall’art. 371, comma 2, lett. b), del codice di
rito (come pacificamente ammesso nel caso di reati commessi da imputato e
persona offesa in danno reciproco l’uno dell’altra). Tanto più che, già in
partenza, l’accusa mossa al Canelli risulta difficilmente credibile, avendo egli – in
ipotesi – «atteso ben 4 anni dopo la morte della figlia (ottobre 2003) per
aggredire il sig. Amorese, e lo avrebbe fatto in un’aula di udienza, in mezzo alle

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figlia del Canelli.

forze dell’ordine e davanti al giudice dinanzi al quale si era appena costituito
parte civile»; era semmai la controparte, invece, ad avere interesse a screditare
l’odierno imputato con una denuncia pretestuosa, onde migliorare la propria
posizione nel processo a suo carico (dove la testimonianza del Canelli doveva
essere ancora acquisita).
Il difensore del ricorrente aggiunge altresì che la giurisprudenza di legittimità
in tema di valutazione delle dichiarazioni della persona offesa conforta la tesi qui
sostenuta, richiamando la sentenza Bell’Arte emessa nel 2012 dalle Sezioni Unite

2.2 Con il secondo motivo, la difesa lamenta inosservanza ed erronea
applicazione dell’art. 195 cod. proc. pen., in punto di utilizzabilità delle
dichiarazioni rese dal M.Ilo Straffi: la norma appena evidenziata, infatti, non
consente l’utilizzabilità di dichiarazioni rese in ordine a fatti di cui il soggetto
abbia avuto conoscenza da altre persone. Nel caso di specie, come sopra
ricordato, il sottufficiale aveva fatto ingresso nell’aula di udienza dopo che
l’Amorese era stato colpito, ed altri soggetti, non meglio indicati, gli avevano
rappresentato che il responsabile era appunto il Canelli: era pertanto impossibile,
sul piano formale, ritenere dimostrata l’individuazione dell’imputato, né poteva
assumere spessore logico – in assenza di elementi obiettivi – il mero richiamo
all’esistenza di un movente che avrebbe animato l’odierno ricorrente, a causa del
risentimento da lui nutrito verso la persona offesa per la morte della figlia.
Doveva anzi assumere significato la circostanza che il Canelli, a dispetto degli
elementi che sarebbero stati raccolti a suo carico nell’immediatezza del fatto,
non venne neppure tratto in arresto.
2.3 Con il terzo motivo, nell’interesse dell’imputato si lamenta violazione di
legge e vizio di motivazione con riferimento all’omessa rinnovazione
dell’istruttoria dibattimentale, sollecitata ai giudici di appello nelle forme
dell’esperimento di una perizia sulla persona del Canelli (ai fini dell’accertamento
della sua capacità di intendere e di volere al momento del fatto). Lo stesso
giorno della ipotizzata aggressione subita dall’Amorese, il Canelli era infatti stato
colpito da un malore, tanto da dover ricorrere alle cure di un ospedale romano;
qui gli era stato riscontrato un eccesso di agitazione, verosimilmente a causa di
uno stress emotivo prolungato, in un paziente che risultava diabetico e che
palesava “momenti di incongruità del discorso”. Tali elementi, tuttavia, non
risultano adeguatamente valutati dai giudici di merito, in vista della verifica della
imputabilità di un soggetto che si era trovato a rivivere – stante l’udienza che si
sarebbe dovuta celebrare a carico dell’Amorese – l’angoscia derivante dalla
tragica vicenda della figlia: il Giudice di pace aveva ignorato la richiesta di
accertamento peritale, mentre il Tribunale si era limitato a rilevare che il quadro

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di questa Corte.

descritto dal certificato medico rilasciato al Canelli il 24/01/2007 deponeva per
una «condizione di perturbamento psico-fisico meramente transitoria […], non
destinata ad incidere sull’imputabilità». Osservazione, questa, che secondo il
ricorrente tradisce la confusione del giudice di appello fra la transitorietà di un
disturbo e la sua idoneità ad incidere sulla capacità di intendere e di volere di un
soggetto, dovendosi tenere conto che nello stesso concetto di malattia è
normalmente insita la momentaneità dello stato patologico: infatti, è assai
frequente che l’indagine sull’imputabilità di taluno riguarda casi in cui la capacità

distanza di tempo dai fatti, e riferita ad una patologia transitoria».
La prova richiesta, pertanto, assumeva carattere decisivo, ed avrebbe potuto
comportare la definizione del giudizio con ben altro esito.
2.4 La difesa censura infine la sentenza impugnata, con gli ultimi due motivi,
anche per vizi della motivazione su specifiche doglianze mosse con l’atto di
appello, segnatamente in ordine alla valutazione dei profili di inattendibilità
dell’Amorese e sul carattere de relato della testimonianza dello Straffi. A fronte
di una dinamica dei fatti che, per come rappresentati dalla persona offesa,
avrebbe dovuto portare al riscontro di più diffuse lesioni sul corpo del querelante,
nel referto medico prodotto in atti non risultano ecchimosi al torace o segni
ascrivibili alla riferita caduta, emergendo soltanto una frattura composta delle
ossa nasali: tale aspetto non viene affatto considerato dal giudice di secondo
grado, che nel contempo si limita a ritenere la piena utilizzabilità della
deposizione del sottufficiale evidenziando il presunto movente che avrebbe
animato la condotta dell’imputato, senza considerare che «pure l’Amorese aveva
un movente per simulare l’aggressione e per accusare il signor Canelli».

CONSIDERATO IN DIRITTO

Deve prendersi atto dell’intervenuta prescrizione del reato contestato
all’imputato, maturata il 23/09/2014, tenendo conto del tempus commissi delicti
e di cause di sospensione dei termini di cui agli artt. 157 e segg. cod. pen., per
complessivi 61 giorni; nel contempo, non è possibile ritenere che il ricorso oggi
in esame – da esaminare comunque agli effetti civili, ai sensi dell’art. 578 del
codice di rito – sia inammissibile per manifesta infondatezza o per altra causa,
pur non potendo convenirsi con le censure sviluppate nell’interesse del Canelli.
Che infatti la responsabilità delle lesioni riportate dall’Amorese sia da
ascrivere all’imputato appare evidente, sulla base delle indicazioni offerte nelle
sentenze di merito; al di là del rilievo che il M.Ilo Straffi non fu in grado di

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«va ricostruita ex post, sulla base degli elementi acquisiti, anche a grande

indicare le generalità di coloro che gli avevano indicato la persona del Canelli
quale autore della condotta violenta, è infatti pacifico che l’ufficiale di polizia
giudiziaria:
– entrò nell’aula di udienza notando l’Amorese insanguinato al volto;
– rivolse la propria attenzione verso il Canelli non tanto e non solo perché
qualcuno disse che a colpire l’Amorese era stato lui, quanto per averlo veduto
nell’atto di inveire ancora contro la persona offesa (constatazione che viene
indicata dal Tribunale come operata direttamente dal testimone);

portatori di sentimenti di acredine verso l’Amorese, mentre il Canelli addebitava
alla controparte di essere stato responsabile della morte della figlia.
In definitiva, è senz’altro vero che l’odierna parte civile poteva avere un
interesse a fornire del Canelli una descrizione negativa, come pure ad ottenere il
differimento dell’udienza che quel giorno si celebrava a suo carico, ma rimane il
dato inoppugnabile che egli fu oggetto di un’azione aggressiva che, se portata da
altri rispetto all’odierno ricorrente, sarebbe rimasta priva di spiegazione; né
appare plausibile ipotizzare una qualunque dinamica accidentale.
Il certificato medico rilasciato all’Amorese, inoltre, riscontra senz’altro la sua
ricostruzione, a prescindere dal rilievo che egli presentasse o meno lesioni
ulteriori rispetto alla frattura conseguente al pugno ricevuto in viso (il fatto che
fosse stato aggredito da tergo, con spinte o calci, non comporta necessariamente
che dovessero residuare dolorabilità o segni corrispondenti, né che i sanitari
dovessero giocoforza cercarne, visto che la persona offesa fu logicamente
assistita e curata nella parte del corpo doveva palesava segni obiettivi di
sofferenza).
La motivazione adottata dal giudice dell’appello circa la non indispensabilità
di accertamenti sulla capacità di intendere e di volere del Canelli appare congrua,
atteso che lo stress emotivo lamentato dall’imputato e riscontratogli dopo i fatti
fu verosimilmente conseguente anche al comportamento che egli stesso aveva
tenuto; in ogni caso, il relativo profilo di doglianza appare assorbito dalla
necessità di prendere atto della sopravvenuta estinzione del reato.
Si impongono pertanto le determinazioni di cui al dispositivo.
L’imputato, soccombente in punto di statuizioni civili, deve essere
condannato a rifondere alla parte civile le spese sostenute nel presente giudizio
di legittimità, che il collegio reputa congruo liquidare nella misura di cui
appresso.

P. Q. M.

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– rilevò che, in quel contesto, non vi erano altri soggetti che potessero intendersi

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, agli effetti penali, perché il reato è
estinto per prescrizione.
Rigetta il ricorso agli effetti civili, condannando il ricorrente a rifondere le spese
sostenute nel grado dalla parte civile, che liquida in complessivi 1.900,00 euro,
oltre accessori di legge.

Così deciso il 18/05/2015.

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