Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43653 del 17/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43653 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LOSI MARIO DAVIDE N. IL 14/08/1979
avverso la sentenza n. 391/2011 TRIB.SEZ.DIST. di TAORMINA, del
30/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 17/06/2013
Losi Mario Davide ricorre avverso la sentenza 30.3.12, emessa dal Tribunale di Messina-sezione
distaccata di Taormina ai sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per il reato
di tentato furto aggravato, la pena di un anno di reclusione ed € 400,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
comma 1, lett. b) c.p.p. per non avere il giudice fornito adeguata motivazione, in particolare in
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell ‘art.129 c.p.p.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
C 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 17 giugno 2013
ordine alla congruità della pena.