Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43650 del 18/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 43650 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: MICHELI PAOLO

SENTENZA

sul ricorso proposto nell’interesse di
Polo Giovanni Angelo, nato a Squinzano 1’08/09/1946

avverso la sentenza emessa il 16/12/2013 dalla Corte di appello di Bari

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
Sante Spinaci, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con la pronuncia indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari
confermava la sentenza emessa dal Gup del Tribunale di Trani, in data
05/06/2008, nei confronti di Giovanni Angelo Polo; l’imputato risulta essere stato
condannato a pena ritenuta di giustizia per il delitto di bancarotta fraudolenta, in
relazione a condotte poste in essere nella gestione della s.a.s. “Scuola

Data Udienza: 18/05/2015

dell’Infanzia Pablino di Allegretti Immacolata”, dichiarata fallita il 20/06/2001.
I fatti si assumevano commessi dal Polo nella veste di presidente del consiglio di
amministrazione di altra società (la Scuola dell’Infanzia Aladin s.r.I., subentrata
nella gestione dell’istituto), a fronte di uno stato di decozione della Pablino
emerso già nel 2000: all’epoca, la suddetta Allegretti aveva cercato di trasferire
la struttura alle proprie insegnanti, proponendo loro una compensazione con i
crediti che spettavano loro per le prestazioni lavorative effettuate e non pagate,
e ad almeno alcuni di quegli incontri aveva partecipato lo stesso Polo, come
dichiarato da più soggetti.
significativa

per provare la

consapevolezza, in capo all’imputato, dello stato di decozione in cui versava la
società fallita, e pertanto della valenza distrattiva delle avvenute cessioni di beni
di pertinenza aziendale (beni strumentali per un valore di oltre 120.000,00 euro,
nonché due furgoni). I giudici di appello sottolineavano la rilevanza della
deposizione della teste Vitrani, la quale aveva dichiarato fra l’altro che tutto
l’arredo scolastico era stato riutilizzato dalla società subentrante, mentre non
potevano assumere valenza dirimente in senso favorevole al Polo i contributi di
altri testimoni; ciò in quanto:
il dirigente scolastico Carmine Cristallo aveva reso informazioni lacunose
sulla consistenza delle attrezzature prima e dopo l’ingresso del Polo nella
gestione della scuola;

i locatori (tali Lacerenza) erano stati smentiti da altro teste (Vincenzo
Bianchino), al quale il Polo aveva riferito di avere appena ricevuto le
chiavi della scuola dalla precedente inquilina (la suddetta Allegretti), così
risultando non vero l’assunto difensivo secondo cui l’imputato aveva
avuto con la donna contatti limitati ad un mandato a vendere automezzi;

lo stesso Bianchino doveva considerarsi non completamente affidabile,
perché a sua volta interessato nella gestione della scuola;

l’inserviente Grimaldi aveva riferito sullo stato delle dotazioni dell’istituto
senza saper collocare con esattezza il periodo in cui ella aveva iniziato ad
avere rapporti con la “Aladin”;

l’Avv. Criscuoli era stato colui che, rappresentando le anzidette insegnanti
nel tentativo di rilevare la struttura, aveva consentito che il Polo
partecipasse ad alcuni degli incontri.

Anche le vicende della cessione degli automezzi, che avevano visto come
iniziale formale acquirente un soggetto diverso dal Polo (tale Peschechera, che
dalle risultanze istruttorie era emersa una donna analfabeta) presentavano
evidenti anomalie, tanto da portare alla conclusione che i trasferimenti de quibus
fossero simulati, onde evitare che l’imputato apparisse quale primo compratore:

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La circostanza veniva considerata

conclusione non contraddetta, sul piano logico, dalle prospettive di una
eventuale azione revocatoria, giacché «la ristrettezza del termine annuale per
l’esercizio dell’azione prevista dall’art. 67 cpv. legge fall. metteva gli acquirenti
(e, quindi, il Polo) al riparo da ogni conseguenza».

2. Propone ricorso il difensore del Polo, deducendo contraddittorietà di
motivazione della sentenza impugnata, per travisamento della prova.
Secondo la ricostruzione difensiva, il contenuto delle dichiarazioni dei
soggetti escussi nelle forme di cui agli artt. 391-bis e segg. cod. proc. pen.

fine, vengono allegati all’atto di impugnazione le copie dei relativi verbali,
esaminando il narrato di ciascuno.
Fra l’altro, dalla deposizione del Criscuoli non emergeva affatto che il Polo, il
quale ebbe contatti con le insegnanti per appena mezz’ora, fosse stato reso
edotto della situazione debitoria sottesa a quelle trattative; mentre il Bianchino
aveva riferito di essersi sentito dire dal Polo che questi aveva avuto le chiavi
della struttura, ma non dalla Allegretti (con cui l’imputato, pertanto, non aveva
intessuto rapporti di sorta), bensì dai Lacerenza, proprietari dell’immobile.
Inoltre, al di là di quanto dichiarato, il dirigente scolastico Dott. Cristallo aveva
comunque sottoscritto un’autorizzazione alla subentrante scuola “Aladin” che,
esattamente collocata nel tempo, dimostrava come la nuova attività fosse stata
intrapresa in ambienti privi di adeguate dotazioni strumentali.
Quanto alla Vitrani, il cui narrato non collima con gli accertamenti effettuati
dal curatore fallimentare (anche tenendo conto dei verbali sottoscritti dagli stessi
insegnanti), la teste non avrebbe chiarito le sue mansioni, né a che titolo fosse
rimasta a collaborare con la nuova scuola e perché soltanto lei sarebbe transitata
dal vecchio organico dell’istituto a quello della Aladin.
La difesa fa quindi presente che il trasferimento di proprietà dei due
automezzi indicati nel capo d’imputazione, già appartenenti alla società fallita,
intervenne in data 11/10/2001, successiva alla dichiarazione di fallimento: ne
consegue che nel caso concreto sarebbe ravvisabile, al più, il diverso e meno
grave reato di ricettazione fallimentare, sanzionato dall’art. 232 legge fall. (già
da considerare prescritto al momento della decisione di secondo grado). In
ordine alla presunta distrazione di altri beni strumentali, il valore degli stessi non
era pari a 120.000,00 euro, come contestato in rubrica, ma a circa 30.000,00.

3. In una memoria depositata il 29/04/2015, il difensore del Polo insiste per
il già dedotto travisamento della prova e per la tesi subordinata della ricettazione
fallimentare: sostiene, in particolare, che non potrebbe comunque intendersi

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sarebbe incontestabilmente diverso da quello ritenuto dai giudici di merito: a tal

animato da dolo un soggetto che, consapevole della pregressa decozione di una
società, decida di intestare ad una propria società beni che derivano dal
fallimento della prima, e ciò faccia in data successiva alla sentenza che lo abbia
dichiarato.
Evidenziato quindi che il ricorso deve certamente intendersi ammissibile, in
ragione dei profili di doglianza sollevati, la difesa sottolinea che i reati contestati
al Polo – sia pure nella qualificazione ritenuta dai giudici di merito – si sarebbero

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, contrariamente a quanto rileva la difesa, deve qualificarsi
inammissibile.
Innanzi tutto, è evidente che gli argomenti utilizzati al fine di segnalare il
presunto travisamento della prova in cui sarebbero incorsi il Gup del Tribunale di
Trani e la Corte di appello di Bari tendono in realtà a sottoporre al giudizio di
legittimità aspetti che riguardano la ricostruzione del fatto e l’apprezzamento del
materiale probatorio, da riservare alla esclusiva competenza del giudice di merito
e già adeguatamente valutati sia in primo che in secondo grado.
Sino alla novella introdotta con la legge n. 46 del 2006, la giurisprudenza di
questa Corte affermava pacificamente che al giudice di legittimità deve ritenersi
preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione
impugnata e l’autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e
valutazione dei fatti, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore
capacità esplicativa, dovendo soltanto controllare se la motivazione della
sentenza di merito fosse intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e
spiegare l’iter logico seguito. Quindi, non potevano avere rilevanza le censure
che si limitavano ad offrire una lettura alternativa delle risultanze probatorie, e la
verifica della correttezza e completezza della motivazione non poteva essere
confusa con una nuova valutazione delle risultanze acquisite: la Corte, infatti,
«non deve accertare se la decisione di merito propone la migliore ricostruzione
dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma limitarsi a verificare se
questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una
plausibile opinabilità di apprezzamento» (v., ex plurimis, Cass., Sez. IV, n. 4842
del 02/12/2003, Elia).
I parametri di valutazione possono dirsi solo parzialmente mutati per effetto
delle modifiche apportate agli artt. 533 e 606 cod. proc. pen. con la ricordata
novella: in linea di principio, questa Corte potrebbe infatti ravvisare un vizio

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estinti per prescrizione appena quattro giorni dopo la sentenza di secondo grado.

rilevante in termini di inosservanza di legge processuale, e per converso in
termini di manifesta illogicità della motivazione, laddove si rappresenti che le
risultanze processuali avrebbero in effetti consentito una ricostruzione dei fatti
alternativa rispetto a quella fatta propria dai giudici di merito, purché tale
diversa ricostruzione abbia appunto maggior spessore sul piano logico
(realizzando così il presupposto del “ragionevole dubbio” ostativo ad una
pronuncia di condanna).
Si è peraltro più volte ribadito che anche all’esito della suddetta riforma «gli

significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono
rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso
giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e […], pertanto, restano
inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a
sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio» (Cass., Sez. V, n.
8094 dell’11/01/2007, Ienco, Rv 236540). E, proprio con riguardo al principio
dell’ “oltre ogni ragionevole dubbio”, si è precisato che esso non ha comunque
inciso sulla natura del sindacato della Corte di Cassazione in punto di
motivazione della sentenza e non può, quindi, «essere utilizzato per valorizzare e
rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto,
eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che
tale duplicità sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice
dell’appello» (Cass., Sez. V, n. 10411 del 28/01/2013, Viola, Rv 254579).
Nella fattispecie oggi in esame, al contrario, la difesa punta proprio a far
rivalutare a questa Corte le emergenze istruttorie, occupandosi soltanto degli
elementi di fatto a dispetto della dedotta sussistenza di vizi ex art. 606 cod.
proc. pen.; né può assumere significato la ricordata prospettazione di un
travisamento dei risultati di alcune delle prove acquisite, essendosi recentemente
ribadito che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento
della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del
processo purché specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace
solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento
probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa
del dato processuale/probatorio, fermi restando il limite del devolutum in caso di
cosiddetta “doppia conforme” e l’intangibilità della valutazione nel merito del
risultato probatorio» (Cass., Sez. VI, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv
258774).
Le censure prospettate nell’interesse del Polo, invece, non possono sortire
l’effetto indicato: la Corte di appello, in termini logici, ha precisato sotto quali
aspetti il contributo di più testimoni appare parzialmente o totalmente

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aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell’apprezzamento del

inattendibile, ovvero non significativo ai fini della ricostruzione dei fatti di causa,
rimanendo comunque indiscusso – sulla base delle ulteriori risultanze istruttorie
– il ruolo assunto dall’imputato all’atto delle condotte distrattive descritte in
rubrica.
In vero, che il Polo poté aver partecipato ad un solo incontro con le
insegnanti o dipendenti in genere della “Pablino”, indipendentemente dalla
durata dello stesso, rimane circostanza irrilevante, atteso che la ragione delle
discussioni, in occasione di quelle trattative, derivava proprio dalle perplessità

l’attività. Tema, dunque, che giocoforza costituì il nodo dell’incontro in
questione, anche dovendosi considerare – come opportunamente sottolineato
già nella sentenza di primo grado – la professione di avvocato esercitata dal
Polo, il quale non poteva certamente «invocare ingenuità nel valutare una
situazione debitoria come quella che la Allegretti aveva pure rappresentato alle
insegnanti che lavoravano alle sue dipendenze».
I giudici di appello scrivono, richiamando la giurisprudenza di questa Corte,
che «la bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo a dolo
generico, e […] l’elemento psicologico

dell’extraneus

nel reato proprio

dell’amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a
quella

dell’intraneus,

con la consapevolezza che essa determina un

depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo
invece richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società, né che il
medesimo abbia agito allo scopo di recare pregiudizio ai creditori». Elementi
che la Corte territoriale correttamente sottolinea al fine di evidenziare l’elemento
soggettivo che ebbe ad animare la condotta dell’imputato: si è infatti più volte
affermato che «è configurabile il concorso nel reato di bancarotta fraudolenta da
parte di persona estranea al fallimento qualora la condotta realizzata in concorso
col fallito sia stata efficiente per la produzione dell’evento e il terzo concorrente
abbia operato con la consapevolezza e la volontà di aiutare l’imprenditore in
dissesto a frustrare gli adempimenti predisposti dalla legge a tutela dei creditori

delle potenziali acquirenti, a causa della situazione finanziaria in cui versava

dell’impresa» (Cass., Sez. V, n. 27367 del 26/04/2011, Rosace, Rv 250409).
Risulta incontrovertibile, nella fattispecie concreta, che la “Aladin” iniziò a
gestire l’istituto scolastico avendo acquistato soltanto pochi beni utili all’esercizio
dell’attività (come, ancora una volta, chiarito dal Gup a pag. 8 della motivazione
della sentenza di primo grado), a fronte delle dichiarazioni della teste Vitrani
secondo cui la nuova scuola riutilizzò tutti gli arredi della precedente,
evidentemente ceduti senza corrispettivi di sorta.
Il ricorrente, a riguardo, contesta l’attendibilità della Vitrani senza fornire
elementi di concretezza: da un lato, rappresenta che la teste non avrebbe

L

chiarito se fosse stata o meno una docente o se avesse invece ricoperto
mansioni differenti (profilo del tutto insignificante), dall’altro che in un verbale
sottoscritto da cinque insegnanti era stata indicata la mera possibilità che parte
dei beni già in dotazione alla “Pablino” fossero presenti tra gli arredi della
“Aladin” (il che non si pone affatto in contrasto con quanto dichiarato dalla
Vitrani).
Anche in ordine al valore dei beni strumentali, nuovamente contestato dal
ricorrente, la Corte di appello chiarisce che le deduzioni difensive circa il valore
dei beni indicati nel capo d’imputazione «non sono perspicue, perché confondono

rispetto alle quali il contratto di locazione riconosceva al proprietario un diritto di
ritenzione» (v. pag. 4). Ne deriva che,

in parte qua, le censure mosse

nell’interesse dell’imputato riproducono ragioni già discusse e ritenute infondate
dal giudice del gravame, e per costante giurisprudenza di questa Corte il difetto
di specificità del motivo – rilevante ai sensi dell’art. 581, lett. c), cod. proc. pen.
– va apprezzato non solo in termini di indeterminatezza, ma anche «per la
mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e
quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non
può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di
aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc.
pen., all’inammissibilità dell’impugnazione» (Cass., Sez. II, n. 29108 del
15/07/2011, Cannavacciuolo).
Del tutto inconsistente appare infine il rilievo circa la configurabilità nel caso
di specie del diverso reato di ricettazione fallimentare: 1’11/10/2001, data
posteriore rispetto alla dichiarazione di fallimento, è infatti il giorno in cui i due
veicoli indicati nel capo d’imputazione vennero formalmente intestati ai
destinatari finali (uno alla “Scuola dell’infanzia Aladin”, l’altro alla “Polisportiva
Ettore Fieramosca” di tale La Rosa), ma già prima del fallimento vi erano state
cessioni intermedie, anche a soggetti – come la ricordata signora analfabeta da ritenere meri prestanome. Cessioni, pertanto, logicamente intese come
fittizie dai giudici di merito e delle quali il Polo era stato artefice ab initio.
A tacer d’altro, basti considerare quanto evidenziato dal Gup a proposito
delle dichiarazioni del La Rosa, che «risultava aver formalmente acquistato il
veicolo […] dalla Peschechera», sostenendo però «che aveva avuto contatti per
tale acquisto solo con l’Avv. Polo, il quale aveva nella sua disponibilità il mezzo»
(v. pag. 5 della sentenza di primo grado).

2. Non è pertanto possibile ritenere maturata la prescrizione del reato
addebitato al ricorrente.

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i beni strumentali distratti con le opere aggiuntive e le innovazioni dei locali,

La causa estintiva, in vero, risulta essersi apparentemente perfezionata il
20/12/2013, dopo la pronuncia di secondo grado (tenendo conto della data in cui
intervenne la dichiarazione di fallimento e della necessità di applicare alla
fattispecie concreta i più favorevoli termini di cui agli artt. 157 e segg. cod. pen.,
nella formulazione posteriore all’entrata in vigore della legge n. 251/2005); ma,
per consolidata giurisprudenza di questa Corte, un ricorso per cassazione
inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi o per altra ragione, «non
consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto,

129 cod. proc. pen.» (Cass., Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv 217266,
relativa appunto ad una fattispecie in cui la prescrizione del reato era maturata
successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; v. anche, negli stessi
termini, Cass., Sez. IV, n. 18641 del 20/01/2004, Tricorni).

3. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del Polo al
pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla
volontà del ricorrente (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) – al
pagamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di C 1.000,00,
così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 18/05/2015.

la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art.

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