Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43650 del 17/07/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 43650 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VITALE ANTONIO N. IL 12/07/1978
avverso la sentenza n. 4923/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
16/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;

Data Udienza: 17/07/2014

Considerato in fatto ed in diritto.

1.

Con sentenza emessa in data 16.11.2012, la corte d’appello di Napoli
ri7-0 t D
confermava l’affermazione di colpevolezza di VITALE édriano per i reati di illegale
detenzione di 300 ordigni esplosivi appartenenti alla IV categoria e di ricettazione,mentre
riformava in punto pena la sentenza di condanna del gup Tribunale di Napoli 2.5.2012,
concedendo le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva e rideterminando

rilevare che la rinuncia ai motivi di appello sul merito esonerava dall’analisi delle
questioni sollevate con i motivi di gravame diversi da quelli sul trattamento sanzionatorio.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, pel tramite
del difensore, deducendo violazione di legge in relazione all’art. 648 cod.pen, non essendo
stato motivato sulle doglianze difensive relative all’inquadramento del fatto ascritto nella
previsione della norma citata.

3. Il ricorso è inammissibile, attesa la non proponibilità in detta sede di questione
sulla quale è intervenuta rinuncia in sede di appello.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p. –

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.
Così deciso in Roma addì 17.7.2014.

la pena in anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 600 di multa. Veniva fatto di

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