Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43650 del 17/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 43650 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LASRY SAID N. IL 01/01/1975
avverso la sentenza n. 10841/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del
27/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 17/06/2013

Lasry Said ricorre avverso la sentenza 27.4.12 della Corte di appello di Roma, che ha confermato
quella in data 19.5.11 del Tribunale di Civitavecchia con la quale è stato condannato, all’esito di
giudizio abbreviato, per i reati di lesioni personali gravissime e porto illegale di un taglierino,
unificati ex art.81 cpv. c.p., non operato l’aumento per la contestata recidiva, alla pena di anni otto
di reclusione, oltre le pene accessorie di legge.

violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per essere fondato il giudizio di responsabilità
sulle dichiarazioni della p.o. Bassetti Deborah secondo cui l’imputato l’aveva colpita con un pugno
all’interno del quale era nascosta una lama, laddove invece Lasry aveva affermato di aver colpito
accidentalmente la Bassetti mentre agitava la mano armata di taglierino, nel tentativo di allontanare
da sé gli aggressori padre e cognato della p.o. che lo avevano ormai atterrato, ma tali dichiarazioni
avrebbero dovuto essere sottoposte ad un maggiore e più scrupoloso vaglio critico.
Con il secondo motivo si lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche,
illegittimamente negate senza alcuna considerazione per la condotta dell’imputato successiva al
reato.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto, con riferimento al
primo motivo, sostanzialmente generico, oltre che involgente considerazioni di merito come tali
precluse al giudice di legittimità, atteso che la censura è formulata in modo stereotipato, senza alcun
collegamento concreto con la motivazione della sentenza impugnata, la quale invece ha
puntualmente evidenziato come la responsabilità dell’imputato riposi sulle dichiarazioni della p.o. —
la cui attendibilità è adeguatamente argomentata – , corroborate dalle risultanze di cui alla
certificazione medica, essendo risultata del tutto falsa — hanno sottolineato i giudici di secondo
grado — la versione offerta dall’imputato sul quale non sono state rinvenute tracce della presunta
aggressione ad opera dei congiunti della parte lesa, la profondità delle ferite riportate da
quest’ultima confermando oggettivamente la relativa versione dei fatti ed escludendone la
accidentalità.

Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, con il primo motivo

Il secondo motivo è manifestamente infondato, avendo il giudice di secondo grado legittimamente
negato le attenuanti generiche in considerazione dell’oggettiva gravità del fatto e dell’intensità del
dolo, trattandosi di parametri considerati dall’art.133 c.p. ed applicabili anche ai fini di cui
all’art.62-bis c.p. e senza che il ricorrente abbia in questa sede evidenziato elementi di segno
favorevole non considerati dai giudici di merito, anche ai fini di un più mite trattamento

Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma di favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 17 giugno 2013

sanzionatorio.

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