Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43649 del 17/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 43649 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DEL BONO IGINO N. IL 13/05/1948
avverso la sentenza n. 1842/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del
30/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 17/06/2013

Del Bono Igino ricorre avverso la sentenza 30.3.12 della Corte di appello di Roma, che ha
confermato quella in data 20.4.09 del Tribunale di Latina-sezione distaccata di Terracina con la
quale è stato condannato, per il reato di cui all’art.612 cpv. c.p., alla pena — condizionalmente
sospesa — di un mese di reclusione.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, con il primo motivo

Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p., in relazione
all’art.612 c.p., per avere la Corte di merito attribuito verosimiglianza alle dichiarazioni della p.o.
secondo cui il figlio dell’imputato aveva provocato la caduta di una o più casse di frutta poste sul
muletto condotto dalla p.o., laddove invece le fotografie prodotte dalla difesa evidenziavano, data la
mole ed il peso delle casse, l’impossibilità di farle cadere con una semplice spinta.
Con il terzo motivo si censura la mancata concessione delle attenuanti generiche con il criterio della
prevalenza, irragionevolmente negate solo per la sostanziale mancata confessione.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto sostanzialmente
aspecifico, con riferimento al secondo motivo, oltre che involgente considerazioni di merito
precluse in sede di legittimità, atteso che la censura è formulata in modo stereotipato, senza alcun
collegamento concreto con la motivazione della sentenza impugnata, laddove i giudici di appello
hanno puntualmente evidenziato come la responsabilità dell’imputato riposi sulle affermazioni della
p.o. — la cui attendibilità è adeguatamente argomentata -, corroborata da quelle rese dagli altri testi i
quali hanno avuto modo di riferire che, durante lo scontro verbale con la p.o., il Del Bono brandiva
una falce, arnese poi rinvenuto dal personale della p.g. intervenuta immediatamente sul posto.
Del tutto legittimamente, poi, sono state negate all’imputato le attenuanti generiche in
considerazione del negativo comportamento anche successivo ai fatti, nessun segno di resipiscenza
essendo stato riscontrato da parte del Del Bono, senza che neanche in questa sede il ricorrente abbia
evidenziato elementi di segno positivo non considerati dai giudici del merito.

l’intervenuta prescrizione, nelle more, del reato.

Quanto, infine, alla dedotta prescrizione del reato, l’inammissibilità del ricorso per cassazione, non
consentendo il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude la possibilità di rilevare e
dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art.129 c.p.p., tra cui la prescrizione maturata
successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (Sez.un., 22 novembre 2000, n.32, De Caro;
Sez.IV, 20 gennaio 2004, n.18641).

processuali e di una somma di favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di E 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 17 giugno 2013

Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese

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