Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43649 del 04/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 43649 Anno 2015
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: MICHELI PAOLO

SENTENZA

sul ricorso proposto nell’interesse di
Piscitello Angelo, nato a Tusa il 16/11/1940

avverso la sentenza emessa il 26/06/2014 dalla Corte di appello di Palermo

visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
Enrico Delehaye, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

Il difensore di Angelo Piscitello ricorre avverso la pronuncia indicata in
epigrafe, recante la conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Palermo, in
data 13/11/2012, nei confronti del suo assistito. L’imputato risulta essere stato
condannato a pena ritenuta di giustizia per il reato di bancarotta semplice,
avendo egli – quale gestore di fatto della ditta individuale “Istituto Pitagora e

Data Udienza: 04/05/2015

Yuri Gagarin”, esercente servizi in attività di istruzione secondaria – omesso di
tenere le relative scritture contabili: l’addebito appare contestato al Piscitello in
concorso con il titolare dell’istituto (il suocero Rosario Naimo, separatamente
giudicato con sentenza ex art. 444 del codice di rito). gs
tetava.

ent1r4i n a eut-eint44-

-0…e tema,

La difesa deduce inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 217 legge
fall., nonché carenze motivazionali della sentenza impugnata, segnalando che nel
caso di specie non sarebbe provato un esercizio continuativo e rilevante, da
parte del ricorrente, dei poteri tipici di un organo di gestione: vengono

nell’interpretazione dell’art. 2639 cod. civ., circa la necessità che – per ravvisare
gli estremi di una amministrazione di fatto – gli atti gestori risultino
concretamente apprezzabili, e svolti in modo non episodico né occasionale. La
stessa Corte territoriale, del resto, risulta avere precisato che il Piscitello si era
limitato ad agire “come una sorta di delegato” del Naimo (circostanza riferita
anche da alcuni testimoni), senza neppure tenere conto che l’iniziale coimputato
si era assunto in via esclusiva la responsabilità degli addebiti in rubrica.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non può trovare accoglimento.
Già la sentenza di primo grado aveva infatti evidenziato come il Piscitello,
per quanto risultasse un semplice impiegato dell’istituto scolastico, era stato
indicato quale tem soggetto che:
riceveva negli ultimi tempi, a causa di problemi di salute del Naimo che lo
aveva così delegato di fatto a curare quelle incombenze, il denaro
ricavato dalla riscossione delle rette (teste Manzo);
disponeva i compiti cui assegnare il personale, presiedendo unitamente o
disgiuntamente dal Naimo anche alle nuove assunzioni, ed alla fine,
sempre in concomitanza con la malattia del coimputato, si occupava della
preparazione delle buste paga (ancora la Manzo, nonché il teste La Bianca
– che aveva descritto il ricorrente come “preside dell’istituto” – quanto
alla propria assunzione ed alla ricezione degli stipendi);
impartiva disposizioni di carattere amministrativo in assenza del Naimo
(testi Dotto e Gambino).
Si tratta, all’evidenza, di condotte continuative e reiterate nel tempo,
intensificatesi nel momento del sopraggiungere dei problemi di salute del
suocero e certamente tali, come si legge nella sentenza oggetto dell’odierno
ricorso, da rivelare il ruolo del Piscitello quale cogestore dell’impresa; del resto,

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richiamati, a riguardo, i principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte

quand’anche si ipotizzasse che il Piscitello agì nei limiti di una più o meno
formale delega da parte del Naimo, gli estremi per la declaratoria di penale
responsabilità vi sarebbero comunque, stante il disposto dell’art. 227 legge fall.
che estende all’institore le pene di cui ai precedenti artt. 216, 217, 218 e 220
ove questi si sia reso colpevole dei fatti contemplati dalle norme anzidette
nell’ambito della gestione affidatagli.
Deve infine essere precisato che il reato in rubrica non può intendersi estinto
per sopravvenuta prescrizione, stante la ritenuta sussistenza a carico

7 della motivazione della sentenza di primo grado).

2. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del Piscitello al pagamento
delle spese del presente giudizio di legittimità.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 04/05/2015.

dell’imputato della recidiva reiterata e specifica, formalmente contestata (v. pag.

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