Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43648 del 17/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 43648 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAVALCANTE BRANDA() FLAVIA N. IL 13/03/1981
avverso la sentenza n. 4396/2007 CORTE APPELLO di ROMA, del
06/05/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 17/06/2013

Cavalcante Brandao Flavia ricorre avverso la sentenza 6.5.11 della Corte di appello di Roma che ha
confermato quella in data 28.9.06 del Tribunale di Latina con la quale è stata condannata, per il
reato di furto aggravato, concesse attenuanti generiche equivalenti ed applicata la diminuente per il
rito abbreviato, alla pena di mesi otto di reclusione ed € 300,00 di multa.
Deduce la ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, con il primo motivo

responsabilità dell’imputata, la presunta fuga della Cavalcante unitamente agli altri quattro stranieri
non identificati, laddove invece la prevenuta, fatto ingresso nel negozio assieme ad un’amica e ad
un uomo autore materiale della sottrazione, si era limitata ad osservare la merce esposta, senza
distrarre in alcun modo il personale, eventuali accenni di una concreta volontà di allontanarsi ben
potendo essere stati dettati dalla concitazione del momento, mai la donna avendo avuto contatti,
neanche successivamente all’episodio, con i presunti correi.
Con il secondo motivo si censura il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio
di prevalenza e il mancato riconoscimento del ruolo di minima partecipazione.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché involgente
considerazioni di merito, come tale precluse al giudice di legittimità, sia perché manifestamente
infondato, avendo i giudici territoriali, con motivazione congrua ed immune da profili di illogicità,
evidenziato come la responsabilità della Cavalcante riposi sul contenuto degli atti di p.g., da cui è
risultato che l’odierna ricorrente aveva tentato la fuga contemporaneamente agli altri quattro
stranieri che erano con lei entrati nel negozio, uno dei quali materiale esecutore del furto della
borsa, mentre la Cavalcante ed una complice distraevano l’attenzione del personale chiedendo
informazioni.
Legittimamente è stata poi negata l’attenuante di cui all’art.114 c.p., atteso il ruolo non minimale
dell’imputata, ed altrettanto legittimamente sono state negate le attenuanti generiche con l’invocato
criterio della prevalenza, in assenza, anche in questa sede, della indicazione di elementi al riguardo
di segno positivo non considerati dai giudici di merito.

violazione dell’art.606, comma 1, lett.e) c.p.p., per avere i giudici valorizzato, nel ritenere la

Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e

Roma, 17 giugno 2013

della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

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