Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43648 del 04/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 43648 Anno 2015
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: MICHELI PAOLO

SENTENZA

sul ricorso proposto nell’interesse di
Cinalli Nicola, nato ad Atessa il 21/06/1951

avverso la sentenza emessa il 20/12/2013 dalla Corte di appello di L’Aquila

visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
Enrico Delehaye, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l’Avv. Matteo Benedetti, il quale ha concluso per
l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della sentenza impugnata

RITENUTO IN FATTO

Il difensore di Nicola Cinalli ricorre avverso la pronuncia indicata in epigrafe,
recante la parziale riforma della sentenza emessa dal Gup del Tribunale di
Lanciano, in data 24/09/2012, nei confronti del suo assistito. L’imputato risulta

Data Udienza: 04/05/2015

essere stato condannato a pena ritenuta di giustizia per reati di bancarotta in
ipotesi commessi nella gestione della Europrofili s.r.I., società dichiarata fallita
nel marzo 2008 e della quale egli era stato amministratore; la riforma disposta
dalla Corte territoriale riguarda esclusivamente il trattamento sanzionatorio.
Con l’odierno ricorso, la difesa deduce:
inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 442, comma 1-bis, del
codice di rito, nonché manifesta illogicità della motivazione
Nell’interesse del Cinalli si fa presente che nella gestione della società era
subentrato allo stesso imputato un altro soggetto (tale Lomartire), quale

obiettivamente emergente dalle risultanze processuali, avrebbe dovuto
portare ad escludere la responsabilità del ricorrente per l’occultamento o
la distruzione delle scritture contabili indicate in rubrica, giacché dagli atti
risultava con altrettanta chiarezza la regolare tenuta della contabilità fino
agli inizi del 2008: tanto più che il curatore del fallimento era lo stesso
professionista già nominato commissario giudiziale nell’ambito di una
pregressa procedura di concordato preventivo, ed eventuali carenze
risalenti ad epoca anteriore sarebbero state di certo segnalate da
quell’ufficio.
Più in particolare, la tesi difensiva è che le schede di magazzino non
vennero sicuramente sottratte, visto che la prova di una parte dei residui
addebiti risulta fondarsi proprio sui documenti in questione, e già il
consulente nominato nell’ambito del concordato preventivo aveva
confermato di essersi avvalso dei registri sino ad allora tenuti,
semplicemente stampandoli in forma aggiornata; nel contempo, visto che
il bilancio finale di liquidazione ed il piano di riparto avrebbero dovuto
essere curati solo in vista della chiusura della liquidazione, non sarebbe
stato possibile per il Cinalli occuparsene direttamente, una volta cessata
la carica.
Ad avviso del difensore dell’imputato, i giudici di merito non avrebbero
adeguatamente considerato la prova documentale attestante il passaggio
di consegne tra il Cinalli ed il Lomartire, regolarmente sottoscritta dal
secondo (fra l’altro non è corretto, come fece il Gup, evidenziare che in
quel verbale vi sarebbero dizioni generiche, perché vi si parla di
“situazione dei conti”, espressione mutuata dal dato normativo ex art.
2487-bis cod. civ.): sia in primo che in secondo grado risulta
immotivatamente riconosciuta attendibilità al narrato del Lomartire, che
invece aveva negato di aver ricevuto alcunché, smentendo quel pacifico
dato documentale. In ogni caso, non corrisponde al vero che fosse il solo

2

liquidatore: ciò a partire dal gennaio 2008. Tale presupposto,

Cinalli ad avere interesse a distruggere od occultare le scritture, in
ragione della sua pregressa gestione, perché il Lomartire compì senz’altro
atti di spoliazione del patrimonio della società, ivi compresi prelevamenti
di somme ingenti da conti correnti bancari dei quali egli omise di dare
contezza alla curatela.
Inoltre, il Cinalli risulta essere stato condannato, quanto alla presunta
distrazione di profilati di alluminio, sulla base di documenti che egli stesso
aveva procurato: ed è assurdo ipotizzare che da un lato l’imputato
sarebbe stato tanto scaltro da predisporre atti fasulli ed ottenerne la

far emergere una sua vistosa responsabilità non occultando agli organi
della procedura atti a lui sfavorevoli. Coerente con tale ricostruzione
appare infine il dato della pregressa incensuratezza del ricorrente, il quale
aveva in buona fede investito tutte le proprie risorse nell’azienda poi
entrata in crisi, a fronte dei precedenti penali da cui era invece gravato il
Lomartire.
La difesa lamenta conclusivamente che la Corte di appello non si sarebbe
pronunciata su tutte le censure di cui sopra, malgrado avessero costituito
già specifici profili di gravame nei confronti della decisione di primo grado
– manifesta illogicità della motivazione
Quanto alla distrazione di un presunto residuo di cassa, per poco più di
12.500,00 euro, la responsabilità del Cinalli sarebbe affermata
sull’apodittico presupposto che la somma fosse ancora ivi presente nel
momento in cui l’imputato era ancora il dominus della società fallita: la
prova in questione deriva però da un semplice documento informatico,
consistente in un foglio excel, reperito solo dopo che chi era subentrato al
ricorrente nella gestione della Europrofili s.r.l. aveva avuto modo di
utilizzare per circa due mesi il computer da cui il documento era stato
estratto.
Inoltre, all’atto del sopra ricordato verbale di consegna risultava una
cassa contanti ed assegni per 2.400,00 euro circa, e nel ricorso si segnala
che, «se fosse vera la ricostruzione che fa il giudice, è doveroso chiedersi
perché il Lomartire non abbia eccepito nulla al momento delle consegne,
se risultava un ammanco di cassa così consistente […]. Se vi fosse stato
realmente un ammanco di cassa, questo sarebbe risultato al Lomartire
(proprio sulla base delle risultanze del registro di cassa), che lo avrebbe
certamente fatto notare al Cinalli, ed avrebbe accuratamente evitato di
sottoscrivere il verbale di consegna, così evitando di accollarsi la
responsabilità di una indebita appropriazione operata da altri»

3

sottoscrizione da parte del Lomartire, e dall’altro talmente sprovveduto da

contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza
impugnata
La Corte territoriale, come già il giudice di primo grado, non avrebbe
tenuto conto delle dichiarazioni del teste Carbonetta, dipendente
ventennale della Europrofili s.r.I., il quale aveva chiarito come avrebbero
dovuto leggersi i dati contabili anche a proposito della presunta
rimanenza di profilati di alluminio in ipotesi distratti (per un controvalore
di oltre 150 mila euro): per controllare quale fosse l’entità effettiva delle
rimanenze, sarebbe stato necessario verificare, oltre al registro di

in caso di merce difettosa, come pure il registro di carico e scarico di
rifiuti speciali. Il Carbonetta aveva precisato come lo stesso consulente
tecnico avesse errato, basandosi solo sull’esame della voce “profili vari
accantonati anni precedenti”: tanto più che, per realizzare in concreto una
distrazione di entità corrispondente a quella menzionata in rubrica (si
trattava di materiali di consistenza ed ingombro corrispondenti ad un
peso di circa 60 tonnellate) sarebbe stato necessario disporre di numerosi
autotreni
violazione dell’art. 522 cod. proc. pen.
La difesa del Cinalli rileva che in rubrica vi è un richiamo normativo
(errato, e non corrispondente alle risultanze del processo) all’art. 218,
comma secondo, n. 1, legge fall.; nel contempo, deve ritenersi non
esservi stata mai alcuna contestazione di circostanze aggravanti ai sensi
del successivo art. 219.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve ritenersi inammissibile.
1.1 E’ infatti evidente che le censure mosse nell’interesse dell’imputato
riproducono ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, e
per costante giurisprudenza di questa Corte il difetto di specificità del motivo rilevante ai sensi dell’art. 581, lett. c), cod. proc. pen. – va apprezzato non solo
in termini di indeterminatezza, ma anche «per la mancanza di correlazione tra le
ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le
esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità che
conduce, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.,

4

magazzino, anche l’esistenza di eventuali bolle di riconsegna al venditore

-

all’inammissibilità dell’impugnazione» (Cass., Sez. II, n. 29108 del 15/07/2011,
Cannavacciuolo).
In particolare, deve osservarsi come l’odierno ricorso costituisca una
riproduzione pressoché testuale dell’atto di impugnazione a suo tempo
presentato nei riguardi della sentenza di primo grado, indicandosi soltanto – per
ciascuno dei profili di doglianza che qui appaiono oggetto di iterazione – che la
Corte di appello si sarebbe limitata a richiamare le argomentazioni adottate dal
primo giudice, ignorando i motivi di gravame. Indicazione che non appare
corretta, atteso che la Corte abruzzese (sia pure procedendo ad una valutazione

che la documentazione non rinvenuta o comunque tenuta senza che se ne
potesse ricavare il complessivo movimento degli affari della Europrofili si
riferiva essenzialmente alla «situazione contabile della società nel
momento di messa in liquidazione della stessa», e dunque afferiva alla
pregressa gestione del Cinalli;

l’interesse del solo imputato «ad occultare documentazione contabile
relativa alla fase liquidatoria precedente alla nomina del Lomartire», tanto
più che (come già evidenziato dal Gup, a pag. 5 della sentenza di primo
grado) «era eventualmente interesse del Lomartire far sparire la
documentazione comprovante le proprie, eventuali condotte distrattive
(che gli sono state effettivamente contestate) e non anche la
documentazione contabile relative ad una fase liquidatoria antecedente
alla propria»;
la natura documentale della prova del reato di bancarotta per distrazione,
visto che le giacenze di magazzino, alla data del 07/06/2007, indicavano
rimanenze di rottami di alluminio per oltre 155.000,00 euro, cifra non già
rivalutata all’esito di più concrete verifiche in base a registri diversi o ad
eventuali resi di merce difettosa, ma del tutto scomparsa all’atto
dell’indicazione delle giacenze medesime al 31/12/2007 (ergo, ancora in
una fase in cui la gestione della Europrofili risultava senz’altro ascrivibile
all’odierno ricorrente);

che la somma di 12.558,85 euro, giacenza di cassa al 15/01/2008 ma
non rinvenuta dagli organi della procedura concorsuale, non era stata
menzionata all’atto del verbale di consegna al Lomartire, risalente a sei
giorni più tardi;

che l’aggravante di cui all’art. 219, secondo comma, n. 1, legge fall.
doveva intendersi contestata in fatto, stante la pluralità degli addebiti di
bancarotta mossi al Cinalli (al di là del mero refuso costituito dal
riferimento all’articolo precedente, ictu ()cui/ percepibile come tale non

5

sintetica delle varie censure) risulta aver posto in risalto:

risultando dalla rubrica alcuna descrizione di condotte rilevanti ai fini del
diverso reato di ricorso abusivo al credito)

2. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., si impone la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile
alla sua volontà (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) – al versamento in
favore della Cassa delle Ammende della somma di C 1.000,00, così

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 04/05/2015.

equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA