Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43647 del 24/04/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 43647 Anno 2015
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: PEZZULLO ROSA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MORO GIAN MARCO N. IL 04/08/1989
avverso la sentenza n. 5051/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 26/09/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/04/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 24/04/2015

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale, Dott.Ciro Angelillis, che ha concluso per il rigetto del
ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 26.9.2014 la Corte d’appello di Bologna, in
riforma della sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Forlì in data
25.2.10, riqualificato il reato ai sensi degli artt. 110, 56, 624, 625 n. 2
c.p., rideterminava la pena inflitta a Moro Gian Marco in un mese e 10

ss. L.689/81 della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria,
risultando complessivamente la pena nella misura di Euro 1.620 di
multa.
2. Avverso tale sentenza Moro Gian Marco ha proposto ricorso per
cassazione, a mezzo del suo difensore, con il quale lamenta la
ricorrenza dei vizi di cui all’art. 606 primo comma lettera b,) c), e)
c.p.p., atteso che il Giudice di merito ha errato nell’applicazione della
legge penale, in quanto ha ritenuto sussistente nel caso di specie,
l’aggravante della violenza sulle cose; in particolare, per la sussistenza
dell’aggravante in esame, non è sufficiente l’impiego di forza fisica, che
è comune al furto semplice, ma è necessario un quid pluris che sia
diretto a vincere la resistenza della cosa che la natura o l’opera
dell’uomo ha posto a suo riparo o difesa con l’effetto di determinare il
danneggiamento o la trasformazione della cosa medesima”; nel caso di
specie, non è sufficiente ad integrare l’aggravante il semplice fatto che
l’imputato abbia tolto l’involucro che proteggeva il bene.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato.
1.Ed invero, l’aggravante di cui all’art. 625 n. 2 c.p. è stata
riconosciuta dalla Corte territoriale nei confronti dell’imputato, in
dipendenza della rottura delle confezioni delle fotocamere dallo stesso
asportate. In tale valutazione i giudici d’appello hanno fatto corretta
applicazione dei principi ripetutamente affermati da questa Corte,
secondo cui sussiste l’aggravante della violenza sulle cose tutte le volte
in cui il soggetto, per commettere il furto, fa uso di energia fisica,
provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione
della cosa altrui o determinandone il mutamento nella destinazione; è,
inoltre, necessario, a tal fine, che la violenza sia esercitata non già sulla
“res” oggetto di sottrazione, ma su altre cose il cui danneggiamento o

giorni di reclusione ed Euro 100 di multa, con conversione ex art. 53 e

modificazione si riveli strumentale alli “amotio” della prima (Sez. 5, n.
5266 del 17/12/2013, Rv. 258725; Sez. 5, n. 24029 del 14/05/2010).
2. Nel caso di specie il danneggiamento è stato appunto esercitato
dall’imputato non sulle fotocamere oggetto di tentato furto, bensì sulle
loro confezioni e la rottura di esse è stata funzionale all’asportazione
delle res da parte dell’imputato, sicchè resta integrata l’aggravante
contestata (e- i

v.

3. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna del

causa di inammissibilità riconducibile a colpa del ricorrente, al
versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che sì
ritiene equo e congruo determinare in Euro 1000,00, ai sensi dell’art.
616 c.p.p..

p.q.m.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso il 24.4.2015

ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, trattandosi di

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