Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43646 del 24/04/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 43646 Anno 2015
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: PEZZULLO ROSA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FORMICA ANTHONY N. IL 07/11/1988
avverso la sentenza n. 2606/2008 CORTE APPELLO di CATANIA, del
06/03/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/04/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile
Udit i difensor Avv.

vv

Data Udienza: 24/04/2015

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale, Dott.Ciro Angelillis, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 6.3.2014 la Corte d’appello di Catania confermava
la sentenza del Tribunale di Siracusa, con la quale Formica Anthony era
stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed C 140,00 di
multa, con la diminuente per il rito, per il reato di tentato furto

2. Avverso tale sentenza l’imputato, a mezzo del suo difensore, ha
proposto ricorso, con il quale lamenta i vizi di cui all’art. 606, primo
comma, lett. b), c), d), c.p.p., in relazione alla erronea applicazione
degli artt. 157, 161, 162 c.p.; in particolare, la Corte territoriale non ha
motivato in alcun modo in ordine alla deduzione effettuata all’udienza
del 6.3.2014, secondo cui il reato attribuito all’imputato era estinto per
intervenuta prescrizione, essendo decorsi ben sette anni, un mese e 15
giorni, senza che vi fosse stata una sentenza definitiva, od intervenuta
una sospensione dei termini processuali e, alla data del deposito del
ricorso per Cassazione (10/11/2014), sono decorsi ben sette anni, nove
mesi e venti giorni, per cui il reato ascritto e contestato all’imputato
deve essere dichiarato estinto per prescrizione, con le conseguenti
statuizioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato.
1. Ed invero, per il reato ascritto all’imputato di tentato furto
pluriaggravato (art. 56 e 625 n. 2 e 7 c.p.) il termine massimo di
prescrizione di anni otto e mesi quattro non risulta ancora spirato alla
data odierna. Infatti, al termine di prescrizione di sei anni e otto mesi
va aggiunto quello di un anno e otto mesi, ai sensi dell’art. 161/2 c.p.,
per un totale di otto anni e quattro mesi, a decorrere dal 21.1.2007 che
andrà a spirare il 21.5.2015.
2.Prive di specificità e, quindi, inammissibili si presentano, poi, le
deduzioni circa l’insufficiente od assente motivazione della sentenza
impugnata sulle doglianze svolte in appello, non indicandosi
esattamente quali di esse sarebbero state pretermesse.
3. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile a colpa del ricorrente, al
versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si
1

aggravato.

ritiene equo e congruo determinare in Euro 1000,00, ai sensi dell’art.
616 c.p.p..

p.q.m.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 In favore della
cassa delle ammende.

Così deciso il 24.4.2015

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA