Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43644 del 17/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43644 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BAIGUERA IVAN N. IL 12/05/1982
avverso la sentenza n. 404/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
27/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 17/06/2013
Baiguera Ivan ricorre avverso la sentenza 27.4.12 della Corte di appello di Milano, che ha
confermato quella in data 13.10.11 del locale tribunale con la quale è stato condannato, concesse
attenuanti generiche equivalenti, alla pena di mesi tre di reclusione ed € 80,00 di multa per il reato
di tentato furto aggravato in concorso.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza violazione dell’art.606,
in punto di concessione delle attenuanti generiche con il criterio della prevalenza e di eccessività
della pena, oltre che con riferimento alla mancata assoluzione, limitandosi a ribadire ermeticamente
quanto sostenuto dal primo giudice.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto, con riferimento al
primo motivo, riguardante la mancata assoluzione, del tutto generico, atteso che la censura è
formulata in modo stereotipato, senza alcun collegamento concreto con la motivazione della
sentenza impugnata, della quale non vengono nemmeno indicati i capi o i punti oggetto di
doglianza.
Il secondo motivo è manifestamente infondato, avendo il giudice di secondo grado legittimamente
negato le attenuanti generiche con il criterio della prevalenza in considerazione dei precedenti
penali dell’imputato, trattandosi di parametro considerato dall’art.133 c.p. ed applicabile anche ai
fini di cui all’art.62-bis c.p. e senza che il ricorrente abbia in questa sede evidenziato elementi di
segno favorevole non considerati dai giudici di merito, anche ai fini di un più mite trattamento
sanzionatorio.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma di favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
comma 1, lett.e) c.p.p. per non avere la Corte milanese fornito idonea risposta ai motivi di appello,
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 17 giugno 2013