Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43642 del 17/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 43642 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SHUKHIN MERAB N. IL 01/01/1974
SHAVGULIDZE PAATA N. IL 09/03/1977
ROSTIASHVILI MERAB N. IL 18/12/1972
avverso la sentenza n. 4307/2011 TRIBUNALE di FIRENZE, del
29/09/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 17/06/2013

Shukhin Merab, Shavgulidze Paata e Rostiashvili Merab ricorrono avverso la sentenza 29.9.11,
emessa dal G.i.p. del Tribunale di Firenze ai sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale è stata
applicata, per il reato di concorso in tentato furto in abitazione, la pena di mesi otto di reclusione ed
€450,00 di multa ciascuno.
Deducono i ricorrenti, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

insussistenza di cause di proscioglimento ex art.129 c.p.p., come pure in ordine alla qualificazione
giuridica del fatto e alla congruità della pena.
Osserva la Corte che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, sia perché generici, sia in
quanto manifestamente infondati, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p., in particolare facendo riferimento all’avvenuto arresto in flagranza
degli imputati, trovati in possesso di arnesi atti allo scasso nelle immediate vicinanze dei condomini
dove erano stati tentati i furti e forzati i portoni di ingresso delle abitazioni.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti, singolarmente, al pagamento delle spese
processuali e della somma di E 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 17 giugno 2013

DEF■ OSITATA1
IN CANCELLERIA

comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per non avere il giudice fornito adeguata motivazione in ordine alla

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