Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43641 del 17/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 43641 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CALAFIORE GIUSEPPE N. IL 03/10/1988
avverso la sentenza n. 3447/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 10/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SA VANI;

Data Udienza: 17/06/2013

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Palermo ha dichiarato inammissibile per genericità l’appello presentato da CALAFIORE Giuseppe avverso la sentenza emessa in data 25 maggio 2011 dal locale Tribunale, che l’aveva dichiarato responsabile dei reati di furto aggravato e
guida senza patente, commessi il 2 settembre 2009.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo violazione di legge.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto del tutto generico, le censure essendo
formulate in modo stereotipato, senza alcuna considerazione degli elementi evidenziati e degli
argomenti spesi nella sentenza impugnata. Sicché l’assenza di un collegamento concreto con la
motivazione di questa impedisce di ritenere rispettati i requisiti di forma e di contenuto minimo
voluti per l’impugnazione di legittimità.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 17 giugno 2013.

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