Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43640 del 17/07/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 43640 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAVALLO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GUARNIERI ANTONIO N. IL 26/01/1971
avverso l’ordinanza n. 101/2013 TRIBUNALE di PESARO, del
02/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;

Data Udienza: 17/07/2014

La S.C. di Cassazione – VII sezione penale
visto il ricorso proposto da Guarnieri Antonio avverso l’ordinanza 2/7/13 del Tribunale di Pesaro che accoglieva parzialmente la sua istanza ex art. 671 cod. proc.
pen. di applicazione del regime del reato continuato ai reati di cui al provvedimento
di esecuzione pene concorrenti emesso dal pubblico ministero il 2 aprile 2013;
rilevato che il ricorrente rivendica il proprio status di tossicodipendente (da cui
fa discendere il vincolo continuativo tra tutti i reati, commessi al solo fine di procurarsi la droga), da ritenersi comprovato anche in forza delle allegazioni effettuate in

mulo per violazione dell’art. 78 cod. pen.;
considerato che l’impugnazione è basata su motivi manifestamente infondati,
quanto alla censura in tema di diniego della continuazione, afferendo gli stessi a
questioni di merito già valutate dal giudice dell’esecuzione, che ha motivatamente
escluso la possibilità di dedurre l’unicità del disegno criminoso dalla semplice reiterazione di reati in tema di stupefacenti o contro il patrimonio, che attesta solo uno
stile di vita del reo e la sua propensione a trarre illeciti guadagni da specifiche attività delinquenziali, come desumibile anche dalla ritenuta applicazione della recidiva;
considerato che l’impugnazione è basata su motivi concernenti violazioni di legge deducibili e non dedotte in precedenza, quanto alla pretesa illegittimità del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, prospettata per la prima volta in questa sede ed estranea all’originaria domanda, depositata il 15/4/2013, nella quale il
Guarnieri si limitava a richiedere l’applicazione della continuazione ex art. 671 cod.
proc. pen.;
che il ricorso è pertanto inammissibile;
che alla dichiarazione di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una congrua sanzione pecuniaria;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di 1.000 euro alla cassa delle ammende.
Roma, 17 luglio 2014.

sede di udienza camerale e denunzia altresì l’illegittimità del provvedimento di cu-

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