Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43640 del 17/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 43640 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FERRAZZANO MASSIMO N. IL 26/11/1978
avverso la sentenza n. 527/2011 CORTE APPELLO di PALERMO, del
28/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SA VANI;

Data Udienza: 17/06/2013

fIN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa in
data 12 gennaio 2011 dal locale Tribunale, appellata da FERRAZZANO Massimo, dichiarato responsabile del delitto di furto di energia elettrica, commesso il 16 ottobre 2007.
Propone ricorso per cassazione l’imputato lamentando l’avvenuto aumento di pena per la recidiva, e la mancata sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria.
Il ricorso è manifestamente infondato atteso che la sentenza impugnata ha, in tema di recidiva,
evidenziato come il prevenuto avesse subito già condanne per reati contro il patrimonio, di cui
tre per furti commessi tra il 1999 ed il 2007, significative di particolare capacità criminale. Si
tratta di motivazione del tutto congrua perché riferita a parametri previsti dall’art. 133 c.p.; ugualmente corrette le valutazioni della Corte di merito sulle altre questioni relative al trattamento
sanzionatorio, confermate con riferimento ad una valutazione di negativa personalità. Non censurabile infine l’esclusione della possibilità di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria laddove la Corte di merito ha osservato che una fondata previsione di insolvenza avrebbe tolto ogni deterrenza alla pena in tal modo inflitta così che la sostituzione non avrebbe rispettato la
previsione dell’art. 58 della L. 689/81.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma i 17 giugno 2013.

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