Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43639 del 17/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 43639 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BRESCIANI SANDRO N. IL 11/11/1966 parte offesa nel
procedimento
c/
MORANDI GIOVANNI N. IL 23/06/1950
avverso il decreto n. 208783/2012 GIP TRIBUNALE di MILANO, del
05/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 17/06/2013

Bresciani Sandro, p.o. nel procedimento a carico di Morandi Giovanni , indagato per il reato di cui
all’art.595 c.p., ricorre avverso l’ordinanza di archiviazione 5.10.12 del G.i.p. di Milano
censurandola per avere ‘liquidato’ sic et simpliciter un episodio ‘alquanto sconveniente’ e che
costituiva diffamazione a mezzo della stampa, in quanto il 23.7.10 il quotidiano locale ‘I1 GiornoBrescia’, aveva pubblicato un articolo dal titolo `Oparazione cappio-strozzati’ nella quale il

dedita all’usura, laddove invece tale reato non gli era mai stato contestato e la vicenda si era
conclusa ai sensi dell’art.444 c.p.p. con una applicazione di pena per reati differenti.
In tal modo — conclude il ricorrente — si era distrutta l’onorabilità del Bresciani e la motivazione del
provvedimento di archiviazione appariva del tutto contraddittoria ed illogica, a nulla rilevando che
la notizia provenisse da fonte qualificata e che l’opponente fosse stato effettivamente arrestato
insieme agli usurai.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto contro
un’ordinanza di archiviazione, per motivi di merito, non suscettibile di impugnazione (v. Sez.un., 9
giugno 1995, n.24).
Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione è infatti consentito nei soli casi
di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio, con la conseguenza che è
inammissibile il ricorso per vizio di motivazione o per travisamento dell’oggetto o per omessa
considerazione di circostanze di fatto già acquisite (Cass., sez.I, 7 febbraio 2006, n.8842),
l’ordinanza di archiviazione essendo impugnabile solo nei rigorosi limiti stabiliti dall’art.409,
comma 6, c.p.p., il quale rinvia all’art.127, comma 5, c.p.p. che sanziona con la nullità la mancata
osservanza delle norme concernenti la citazione e l’intervento delle parti in camera di consiglio
(Cass., sez.VI, 9 gennaio 2003, n.436).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.000,00.

Bresciani era stato indicato come facente parte di una vera e propria associazione a delinquere

P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 17 giugno 2013
IL CONSIGLIERE estensore

IL 7S DENTE

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