Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43638 del 17/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43638 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: SAVANI PIERO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VASAPOLLI FRANCESCO N. IL 19/04/1978
avverso la sentenza n. 4544/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 09/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;
Data Udienza: 17/06/2013
IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa in
data 7 ottobre 2010 dal Tribunale di Agrigento, Sezione distaccata di Canicattì, appellata da
VASAPOLLI Francesco, dichiarato responsabile dei delitti di furto pluriaggravato e ricettazione,
commessi il 20 aprile 2008.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sulla responsabilità.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato
poiché la Corte di merito ha chiaramente evidenziato come la ricostruzione del fatto sulla base
delle dichiarazioni della p.l. avesse dimostrato che la sottrazione del gasolio fosse stata opera di
persona che si era allontanata precipitosamente a bordo dell’autovettura in uso al prevenuto
nell’abitazione del quale era stata rinvenuta diversa merce di provenienza furtiva, a dimostrazione della consuetudine del predetto con i delitti contro il patrimonio, circostanza dalla quale, unitamente alla riferibilità dell’auto utilizzata dal ladro del gasolio, i giudici del merito avevano dedotto logicamente la partecipazione del VASAPOLLI anche al furto sub A).
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 17 giugno 2013.