Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43637 del 17/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43637 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TURCONI RENATO N. IL 08/11/1946 parte offesa nel procedimento
c/
BERTUOLO DANIELE N. IL 26/08/1982
avverso il decreto n. 3665/2012 GIP TRIBUNALE di MONZA, del
13/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 17/06/2013
L’Avv. Calogero Agozzino, procuratore speciale e difensore di fiducia del querelante Turconi
Renato, ricorre avverso l’ordinanza 13.7.12 del G.i.p. di Monza con la quale è stato archiviato il
procedimento a carico di Bertglo Daniele per i reati di cui agli artt.594, 612 e 614 c.p., sostenendo
Con dichiarazione 28.1.13, a firma del Turconi, confermata dal suindicato procuratore speciale in
data 8.5.13 e depositata presso la cancelleria di questa sezione il 9.5.13, il ricorrente ha rinunciato
all’impugnazione.
L’intervenuta rituale rinuncia al ricorso comporta, ai sensi del combinato disposto di cui agli
artt.589-591 c.p.p., la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione, con conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle
ammende che reputasi equo determinare in E 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di E 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 17 giugno 2013
l’abnormità del provvedimento impugnato.