Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43635 del 17/06/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 43635 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NAVISSE GIOVANNI N. IL 06/02/1941
PIERGENTILI ANGELO N. IL 03/01/1944
avverso la sentenza n.3146/20/ GIP TRIBUNALE di FERMO, del
04/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 17/06/2013

Piergentili Angelo e Navisse Giovanni ricorrono avverso la sentenza 4.7.12, emessa dal G.i.p. del
Tribunale di Fermo ai sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale è stata applicata, per il reato di
bancarotta fraudolenta e concesse ad entrambi attenuanti generiche prevalenti, la pena di un anno e
sei mesi di reclusione ciascuno, con la concessione ad entrambi dei doppi benefici di legge.
Deducono i ricorrenti, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, con due distinti atti di

giudice fornito adeguata motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento ex
art.129 c.p.p.
Osserva la Corte che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, sia perché generici, sia in
quanto manifestamente infondati, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p., in particolare facendo riferimento alle risultanze delle espletate
indagini.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti, singolarmente, al pagamento delle spese
processuali e della somma di e 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 17 giugno 2013

impugnazione di identico contenuto, violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) c.p.p. per non avere il

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA