Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43634 del 17/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 43634 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MONUTTI BRUNO N. IL 05/02/1947
avverso la sentenza n. 33/2011 GIUDICE DI PACE di CIVIDALE DEL
FRIULI, del 08/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 17/06/2013

Monutti Bruno ricorre avverso la sentenza 8.10.12 del Giudice di pace di Cividale del Friuli con la
quale, per i reati di lesioni e minacce, unificati ex art.81 cpv. c.p., concesse attenuanti generiche, è
stato condannato alla pena di E 410,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
comma 1, lett.e) c.p.p., per avere i giudici basato l’affermazione di responsabilità sulle dichiarazioni

presente ai fatti aveva dichiarato di non aver visto l’imputato colpire la Pezzella ed il certificato
medico era frutto delle mere dichiarazioni della p.o. ai sanitari, mancando in ogni caso la prova che
l’escoriazione riscontrata fosse stata procurata dai colpi asseritamene inferti alla donna dal Monutti,
mentre con riferimento alla presunta minaccia via SMS, non era rimasta provata la provenienza del
messaggio e la sua riferibilità all’imputato.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché involgente
considerazioni di merito, come tale precluse al giudice di legittimità, sia perché manifestamente
infondato, avendo il giudice territoriale, con motivazione congrua ed immune da profili di illogicità,
evidenziato come la responsabilità del Monutti riposi sulle dichiarazioni della p.o. — la cui
attendibilità è adeguatamente argomentata, anche con riferimento alla minaccia ricevuta via SMS -‘
corroborate da quelle rese dalla teste Zuanigh Raffaella, che aveva assistito al litigio tra l’odierno
ricorrente e la Pezzella, notando anche i segni sul collo riportati da quest’ultima, nonché dalle
risultanze di cui al referto medico rilasciato dal Pronto soccorso di Udine a poche ore dal fatto e
attestante ‘trauma cranico commotivo, policontusioni e poliescoriazioni’.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
£1.000,00.

della p.o. Pezzella Anna, contrastanti con il contenuto della querela, laddove invece la testimone

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 17 giugno 2013

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