Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43633 del 17/06/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 43633 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CERASOLI MASSIMILIANO N. IL 13/03/1971
avverso la sentenza n. 897/2012 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
21/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 17/06/2013

Cerasoli Massimiliano ricorre avverso la sentenza 18.7.12 della Corte di appello di L’Aquila con la
quale, in parziale riforma di quella in data 24.11.11. del G.i.p. di Pescara, riqualificato il reato di
tentata estorsione continuata (capo A) in quella di tentata violenza privata e ritenuto più grave il
reato di cui all’art.611 c.p. (capo F), è stata rideterminata la pena, ritenuta la continuazione con gli
altri reati ascrittigli, in anni due e mesi quattro di reclusione.

conto, nella determinazione della pena, di tutti i criteri di cui agli artt.132 ss c.p., essendosi nella
specie trattato di conseguenze dannose assolutamente ridotte, cagionate da soggetto non
appartenente ad alcun contesto criminale, per cui doveva essere rivalutato il giudizio sulla sua
capacità a delinquere.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente
infondato, avendo i giudici di merito, nell’addivenire alla quantificazione della pena da irrogare,
legittimamente negato all’imputato le attenuanti generiche in considerazione, tra l’altro, dei
precedenti penali e senza che la difesa abbia prospettato in questa sede elementi concreti di segno
positivo non considerati dai giudici territoriali, ritenendo la Corte aquilana la congruità della pena
come determinata in considerazione, tra l’altro, della accresciuta capacità a delinquere del Cerasoli
alla luce del suo percorso delinquenziale.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
E 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 17 giugno 2013

e , 21’•
i 13A(
IN CAN CE.L
R iPk

Deduce il ricorrente violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) c.p.p. per non avere i giudici tenuto

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA