Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43631 del 17/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 43631 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ROMANO CARMELO N. IL 25/06/1975
avverso la sentenza n. 8/2012 CORTE APPELLO di MESSINA, del
25/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 17/06/2013

Romano Carmelo ricorre avverso la sentenza 25.5.12 della Corte di appello di Messina che ha
confermato quella in data 26.9.11 del locale tribunale con la quale è stato condannato, all’esito di
giudizio abbreviato, per i reati ascrittigli (furto aggravato e violazione dell’art.9, comma 1,
1.n.1423/56), unificati ex art.81 cpv. c.p., alla pena di anni due, mesi otto di reclusione ed C 400,00
di multa.

non essere risultata provata la condotta furtiva; con il secondo motivo si lamenta la mancata
concessione delle attenuanti generiche perché soggetto sottoposto alla misura della sorveglianza
speciale di p.s., fatto che veniva posto a fondamento anche — con violazione pertanto dell’art.649
c.p.p. — della violazione dell’art.9 della 1.n.1423/56.
Osserva la Corte che il ricorso, meramente reiterativo delle doglianze già formulate con l’atto di
appello e puntualmente disattese, deve essere dichiarato inammissibile, oltre che per la sostanziale
aspecificità, per la manifesta infondatezza, avendo i giudici di merito compiutamente evidenziato
come il Romano sia stato sorpreso dai carabinieri nell’atto si scavalcare l’inferriata della recinzione
dell’Università di Messina con in mano una scatola risultata contenere il computer di cui
all’imputazione sub A), poco prima sottratto dai locali dell’Istituto di zoologia previa effrazione di
una finestra sita al pian terreno.
Legittimamente, poi, sono state negate all’imputato le attenuanti generiche in considerazione dei
numerosi, gravi e specifici precedenti penali, trattandosi di parametro considerato dall’art.133 c.p.
ed applicabile anche ai fini di cui all’art.62-bis c.p.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
C 1.000,00.

Deduce il ricorrente, con il primo motivo, violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p., per

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di E 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 17 giugno 2013

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