Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4363 del 11/11/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 4363 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ZANNONI MARGHERITA N. IL 25/09/1991
avverso la sentenza n. 1429/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
26/11/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/11/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 333A.17;
che ha concluso per Q ‹x,1/4.u.\\0 45,51 1.2~

Udito, per parte civile, l’Avv
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Data Udienza: 11/11/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Zannoni Margherita è stata giudicata per il reato di guida in stato di ebbrezza [art.
co. 2 lett. c) C.d.S., commesso in data 20.2.2010] e le è stata inflitta la pena di mesi sei di
arresto ed euro 4000 di ammenda, con la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida per la durata di anni uno.

2.1. La Zannoni propone ricorso per cassazione e deduce vizio motivazionale poiché la
Corte di Appello di Genova avrebbe replicato ai rilievi difensivi che censuravano il giudizio di

non vere.
2.2. Con un secondo ed un terzo motivo deduce violazione di legge, con riferimento all’art.
23 d.lgs. 7.3.2005, n. 82, perché la Corte di Appello avrebbe fatto erronea applicazione di
tale norma, che detta i requisiti di esistenza del documento informatico, e quindi ritenuto
utilizzabile una prova vietata dalla legge.
2.3. Con un quarto motivo deduce violazione di legge con riferimento agli art. .354 cod..
proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., per aver la Corte di Appello utilizzato l’esame
alcolimetrico nonostante fosse stato omesso il previo avviso alla Zannoni della facqltà di farsi . .
t.’
assistere da un difensore e con un quinto l’inutilizzabilità del medesimo per mancanza del
consenso al prelievo ematico. Non sarebbe vero quanto asserito dal Collegio di .strettuale,

il

ovvero che il prelievo era stato eseguito nell’ambito di un protocollo sanitario, e ‘peraltro

tasso alcolico rivelato dall’esame dimostrerebbe che la Zannoni non era in condizione di

prestare un valido consenso.

•R •

2.4. Con un sesto motivo deduce vizio motivazionale in ordine al rilievo mosso con l’atto di
appello che censurava la motivazione del primo giudice in merito alla ‘particolare urgenza’ ctre
giustificava l’accertamento previsto dall’art. 354 cod. proc. pen. da parte di agenti e non da
ufficiali di p.g.
2.5. Con un settimo motivo si deduce analogo vizio in relazione ai presupposti per
l’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 186, co. 2bis Cod. str. Per l’esponente la Corte di
Appello ha omesso di motivare in merito alla riconducibilità dell’incidente alla responsabilità
della Zannoni; responsabilità che è richiesta anche nel caso di incidente non coinvolgente ahri
utenti della strada.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato.
3.1. I primi tre motivi possono essere trattati unitariamente.
Con l’atto di appello si era asserita l’inutilizzabilità della copia del referto acquisito agli atti
– qualificato copia analogica di documento informatico – e fonte di conoscenza del tasgo
alcolico della Zannoni, perché documento invalido, se non inesistente, in quanto ‘mancante
di sottoscrizione. La Corte di Appello ha replicato affermando che l’atto contiene “tutte le
indicazioni richieste per la validità …”, segnatamente l’indicazione del medico responsabile;

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validità della copia del referto medico acquisito agli atti assumendo a presupposto circostanze

sicchè esso ha piena valenza certificativa, trattandosi di documento proveniente da servizio
pubblico, conforme all’originale.
Orbene, muovendo dal contenuto del rilievo (inutilizzabilità) tanto l’appellante che la Corte
distrettuale hanno formulato affermazioni non pertinenti.
L’utilizzabilità di una prova documentale (che tale siano i dati di carattere informatico
contenuti nel computer è già stato sostenuto da Sez. 3, n. 37419 del 05/07/2012 – dep.
27/09/2012, Lafuenti, Rv. 253573; a maggior ragione ciò può predicarsi a riguardo della
copia analogica), infatti, non è funzione della sua validità formale; l’inutilizzabilità (cd.

tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di
ricordare e di valutare i fatti (art. 188 cod. proc. pen.) ovvero dall’esser stata acquisita in
violazione di divieti stabiliti dalla legge (art. 191 cod. proc. pen.), dovendosi però tener conto
anche della regola per la quale nel processo penale non si osservano i limiti di prova stabiliti
dalle leggi civili, eccettuati quelli che riguardano lo stato di famiglia e la cittadinanza (art. 193
cod. proc. pen.).
Eventuali deviazioni del documento dallo schema legale che ne descrive i requisiti,
essenziali o accessori, non implica l’inutilizzabilità del medesimo ma si riflette, sulla sua
attendibilità; incide, quindi, sulla valutazione che deve farsene della idoneità a*dimostrare
quanto da esso si vorrebbe dedurre (in tal senso Sez. 2, n. 16599 del 17/12/2010 – dep.
29/04/2011, Lo Nigro e altri, Rv. 250216, per la quale il disconoscimento “ex” art: 2712 cod.
civ. dei messaggi telematici non muniti di firma digitale non assume rilievo nel procedimento
penale, nell’ambito del quale non si osservano i limiti di prova stabiliti dalle leggi civili, e gli
accertamenti relativi alla provenienza del documento informatico costituiscono questioni di •
_fatto rimesse alla valutazione del giudice del merito).
Sotto diverso profilo va rammentato che questa Corte ha già affermato, in.. tema *.di
documenti, che l’art. 234 cod. proc. pen. richiede sì che essi vengano acquisiti in originale,
essendo previsto che se ne può acquisire la copia del documento solo quando l’originale non:è
recuperabile; ma ha parimenti evidenziato che il vigente sistema processuale non ha accoltò il
principio di tipicità dei mezzi di prova: l’art. 189 cod. proc. pen. ammette l’evenienza di prove
non disciplinate dalla legge, accordando in tal modo al giudice il potere di utilizzare quale
elemento di prova anche la copia di un documento, quando essa sia idonea ad assicurare
l’accertamento dei fatti (in tal senso già Sez. 3, n. 5747 del 07/12/2006 – dep. 12/02/2007,_
Romano, Rv. 236175).
Tra le diverse applicazioni di siffatta regola si può ricordare quella in tema di copia
fotostatica (nella specie, di una cartella clinica), a riguardo della quale si è puntualizzato che
non è richiesta la certificazione ufficiale di conformità (Sez. 4, n. 18454 del 26/02/2008 – dep.
08/05/2008, Lombardo, Rv. 240159; nell’occasione, nel fare richiamo al principiò di libertà
della prova sia per i fatti-reato che per gli atti del processo, si è evocato anche la direttiva n.

3

patologica) deriva dal fatto che essa sia stata formata o acquisita attraverso metodi o

1 della legge delega per il nuovo codice di rito, che impone la massima sempkficazione
:

processuale con eliminazione di ogni atto non essenziale).
Pertanto, la mancanza di sottoscrizione della copia del referto non è di per sé motivo di’
inutilizzabilità del medesimo.
Né può affermarsi, come vorrebbe la ricorrente, che dall’art. 23 d.lgs. 7.3.2005, n. 82 si •

ricava il divieto di utilizzare nel processo penale la copia del documento informatico che non.
presenti i requisiti stabiliti [allo stato dall’art. 23ter, introdotto dall’art. 16, co. 2 lett. a) del
d.lgs. 30.12.2010, n. 235, e modificato dal d.l. 18.10.20012, n. 79, convertito con ,

è volta a stabilirne le condizioni perché esso possa avere la funzione probatoria tipica, a
seconda delle evenienze, della scrittura privata e dell’atto pubblico; ma non pone alcun
divieto che valga alla stregua dell’art. 191 cod. proc. pen. L’incidenza di una 7eventuale
assenza di sottoscrizione – che peraltro va valutata in rapporto alle previsioni che disciplinano
la copia analogica del documento informatico – può esplicarsi solo sul piano della idoneità
probatoria dell’atto.
Sotto tale profilo la Corte di Appello, pur con affermazioni che lasciano trasparire la
suggestione prodotta dalla prospettazione dell’appellante, ha chiaramente esplicitato un
giudizio di attendibilità del documento, perché identificabile l’autore del medesimo (il medico
responsabile del servizio). Peraltro, fanno nella specie difetto puntuali censure inerenti alla
genuinità del documento ovvero alla presenza di difetti tecnici che possano inficiarne
l’attendibilità.
3.2. Manifestamente infondati sono il quarto ed il quinto motivo. La Corte di Appello ha
fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo il quale, in tema di guida in stato di
ebbrezza, il prelievo ematico compiuto autonomamente dai sanitari in esecuzione di ordinari
protocolli di pronto soccorso, in assenza di indizi di reità a carico di un soggetto coinvolto in
un incidente stradale e poi ricoverato, non rientra tra gli atti di polizia giudiziaria urgenti ed
indifferibili ex art. 356 cod. proc. pen., di talché non sussiste alcun obbligo di avviso
all’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ai sensi dell’art. 114 disp.
att. cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 38458 del 04/06/2013 – dep. 18/09/2013, P.G. in proc.
Grazioli, Rv. 257573).
Evidentemente frutto di una erronea lettura della giurisprudenza di legittimità è•
l’affermazione della ricorrente secondo la quale non sarebbe vero che il prelievq era stato
effettuato nell’ambito di un protocollo sanitario perché la richiesta era stata fatta dalla p.g.: ai
fini dell’applicazione dell’art. 186 C.d.S., comma 5, la richiesta della p.g. di accertamento del
tasso alcolemico di conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche può
legittimamente essere l’unica causa di tale accertamento e non richiede uno specifico
consenso dell’interessato, oltre a quello eventualmente richiesto dalla natura delle operazioni
sanitarie strumentali a detto accertamento (Sez. 4, n. 10605 del 15/11/2012 – dep.
07/03/2013, Bazzotti, Rv. 254933).
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modificazioni dalla legge 17.12.2012, n. 221]. Infatti, la disciplina del documento informatico’

Meramente assertiva è poi l’affermazione secondo la quale le condizioni di:•ebbrezza
alcolica della Zannoni dimostrerebbero che ella non era in condizioni di prestaraiun valido
consenso: l’esponente medesimo dà atto che il certificato del pronto soccorso menziona il
prestato consenso e il dato è contrastato solo dialetticamente, fermo restando che quelle
stesse condizioni segnalate dall’esponente come connesse ad un tasso pari al’1,91′ gli non si
concretano nella incapacità di intendere e di volere. In ogni caso, coerente con
l’insegnamento di questa Corte è la sentenza in esame laddove fa richiamo alla regola per.la
quale i risultati del prelievo ematico, effettuato a seguito di incidente stradale durante il

giudiziaria, sono utilizzabili nei confronti dell’imputato per l’accertamento del reato di guida in .
stato di ebbrezza, trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione
medica e restando irrilevante, ai fini dell’utilizzabilità processuale, la mancanza del consenso
(Sez. 4, n. 10605 del 15/11/2012 – dep. 07/03/2013, Bazzotti, Rv. 254933).
3.3. Il sesto motivo fa riferimento ad un vizio di motivazione che invero, quand’anche
rilevato, non avrebbe alcun effetto concreto. Infatti, l’appellante si era doluto della
motivazione resa dal primo giudice per affermare la legittimità dell’accertamento previsto
dall’art. 354 cod. proc. pen., pur se eseguito da agenti e non da ufficiali di p.g.
Ora, va escluso che l’acquisizione della copia del referto medico del quale si è sopra
discusso possa qualificarsi come accertamento o rilievo dei quali fa parola l’art. 354 cod. proc.
pen. Questa Corte ha puntualizzato che mentre il rilievo consiste nell’attività di raccolta di
dati pertinenti al reato, l’accertamento tecnico si estende al loro studio e valutazione critica
secondo canoni tecnico – scientifici (Sez. 2, n. 34149 del 10/07/2009 – dep. 04/09/2009,
Chiesa e altro, Rv. 244950).
Peraltro, va rimarcato come non sia prevista dalla legge alcuna nullità per l’ipotesi di
violazione del combinato disposto agli artt. 354 cod. proc. pen. e 113 disp. att. cod. proc.
pen. La carenza di potere nell’organo procedente incide sulla sussistenza dei Presupposti
dell’atto e ne impedisce la convalida (cfr. art. 355 cod. proc. pen.).
Va pure rammentato che la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che la

in re ipsa (Sez. 3, n. 42899 del 28/09/2004 .1
dep. 04/11/2004, Nardiello, Rv. 229921), con l’effetto che la motivazione resa sul punto dalla
necessità e l’urgenza di provvedere può essere

Corte di Appello risulterebbe in ogni caso adeguata.
3.4. Con riferimento al settimo motivo va rammentato che la circostanza aggravante
dell’aver provocato un incidente stradale implica la valenza causale del comportamento
dell’imputato; situazione alla quale non può equiparasi il mero coinvolgimento *nel sinistro
(così Sez. 4, n. 7969 del 06/12/2013 – dep. 19/02/2014, Ferrari, Rv. 258616). La Corte dì
Appello non ha ritenuto diversamente; infatti, nel rimarcare che l’aggravante in parola può
essere integrata anche nel caso di incidente che non abbia coinvolto altri utenti della strada,
implicitamente ha affermato che l’unica causa del sinistro fu il comportamento della Zannoni.

successivo ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica su richiesta della polizia

D’altronde, il rilievo difensivo neppure prospetta l’esistenza di causali diverse, con ciò
dimostrando la sufficienza della sintetica enunciazione motivazionale.

4. Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso nella camera di consiglio dell’11.11.2014.

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