Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43629 del 17/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 43629 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI TARANTO DANIELE N. 1147/07/1989
avverso la sentenza n. 1701/2011 CORTE APPELLO di BARI, del
16/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 17/06/2013

Di Taranto Daniele ricorre avverso la sentenza 16.7.12 della Corte di appello di Bari che ha
confermato quella in data 2.12.10 del locale tribunale con la quale è stato condannato, per i reati
ascrittigli, unificati ex art.81 cpv. c.p., concessa l’attenuante ex art.62 n.4 c.p. e le attenuanti
generiche, con il criterio della prevalenza, alla pena di anni due, mesi otto di reclusione ed €500,00
di multa.

detto reato dichiarato improcedibile per mancanza di querela, difettando una espressa richiesta di
punizione del colpevole per i fatti ravvisabili nella stessa querela.
Osserva la Corte che il ricorso, meramente reiterativo delle doglianze già formulate con l’atto di
appello e puntualmente disattese, deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza,
avendo i giudici di merito compiutamente evidenziato come nella specie si sia trattato di lesioni
aggravate, procedibili d’ufficio in ragione sia della durata della malattia cagionata alla p.o.
(superiore ai venti giorni), sia per essere configurabile l’aggravante di cui all’art.61 n.2 c.p., il reato
di lesioni essendo stato prodromico alla commissione di quello di rapina.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 17 giugno 2013

Deduce il ricorrente violazione di legge, con riferimento al reato di lesioni sub B), dovendo essere

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