Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43628 del 17/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 43628 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LEVACOVIG LUCIANO N. IL 05/06/1972
avverso la sentenza n. 872/2011 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
17/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 17/06/2013

Levacovig Luciano ricorre avverso la sentenza 17.10.12 della Corte di appello di Trieste che ha
confermato quella in data 21.10.10 del locale tribunale, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con
la quale è stato condannato, per tentato furto in abitazione, alla pena di mesi quattro, giorni tredici
di reclusione ed € 200,00 di multa; per il reato di guida senza patente alla pena di € 2.000,00 di
ammenda.

per non avere la Corte di merito considerato che già prima dell’intervento della p.o. Pegoraro
Daniela l’imputato aveva manifestato di fatto l’intenzione di non persistere nel suo eventuale
proposito criminoso e di non asportare alcunché, per l’assenza di oggetti di suo gradimento.
Con il secondo motivo si deduce la mancata qualificazione del fatto come reato impossibile in
ragione della insussistenza di valore economico della res ( biancheria ); con il terzo motivo si
lamenta la mancata concessione delle attenuanti di cui agli artt.62 n.4 e 62-bis c.p.
Osserva la Corte che il ricorso, meramente reiterativo delle doglianze già formulate con l’atto di
appello e puntualmente disattese, deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza,
avendo i giudici di merito compiutamente evidenziato come l’imputato non abbia spontaneamente
desistito, ma abbia abbandonato i ‘panni’ di cui già si era impossessato, dopo essere stato sorpreso
dalla proprietaria che aveva poi annotato il numero di targa della vettura alla cui guida era fuggito il
Levacovig.
Del tutto correttamente è stato poi osservato che da nessun elemento è risultato lo scarso valore
economico di quanto sottratto dal prevenuto, mentre legittimamente sono state negate le attenuanti
generiche in considerazione dei numerosi e specifici precedenti penali dell’imputato, trattandosi di
parametro considerato dall’art.133 c.p. ed applicabile anche ai fini di cui all’art.62-bis c.p.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.000,00.

Deduce il ricorrente, con il primo motivo, violazione dell’art.606, comma 1, lett.b),c) ed e) c.p.p.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 17 giugno 2013

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