Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43626 del 17/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43626 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LA COGNATA PIERANGELO N. IL 15/06/1980
avverso la sentenza n. 577/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del
03/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 17/06/2013
La Cognata Pierangelo ricorre avverso la sentenza 3.10.12 della Corte di appello di Palermo che ha
confermato quella in data 4.11.11 del Tribunale di Agrigento-sezione distaccata di Licata con la
quale è stato condannato, per il reato di tentato furto in abitazione in concorso, alla pena di mesi sei
di reclusione ed E 200,00 di multa.
Deduce il ricorrente violazione dell’art.606, comma 1, lett.e) c.p.p. per non avere i giudici
qualsiasi bene dall’appartamento in cui si era introdotto, essendo illogico ritenere — come affermato
nella sentenza impugnata — che nulla aveva asportato non avendo rinvenuto denaro o gioielli, ma
solo abiti ed oggetti di valore insignificante.
Si era pertanto trattato — conclude il ricorrente — di desistenza volontaria.
Osserva la Corte che il ricorso, meramente reiterativo delle doglianze già formulate con l’atto di
appello e puntualmente disattese dalla Corte palermitana, è manifestamente infondato, atteso che —
come evidenziato dai giudici di merito — la parte lesa ha avuto modo di riferire che teneva in casa
soltanto abiti e bigiotteria e pertanto non certo illogicamente è stato ritenuto che il La Cognata non
abbia sottratto nulla dall’abitazione in cui si era introdotto sol perché non aveva rinvenuto denaro o
gioielli, ma, appunto, abiti e oggetti di valore insignificante, ed inoltre perché costretto alla fuga
dall’intervento degli agenti, senza che quindi possa trovare applicazione il disposto di cui al comma
3 dell’art.56 c.p., non essendosi trattato di desistenza volontaria.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 17 giugno 2013
DEMOSTIrATA 1
IN CANCELLERIA
territoriali chiarito quale fosse stata la causa che aveva fatto desistere l’imputato dal portare via un