Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43624 del 17/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43624 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:.
RIVIERA DESIDERIO N. IL 01/01/1985
avverso la sentenza n. 6086/2011 CORTE APPELLO di TORINO, del
11/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 17/06/2013
Riviera Desiderio ricorre avverso la sentenza 11.4.12 della Corte di appello di Torino che ha
confermato quella in data 10.12.10 del Tribunale di Casale Monferrato con la quale è stato
condannato, per il reato di cui agli artt.56,624-bis c.p., alla pena di un anno di reclusione ed €200,00
di multa.
Deduce il ricorrente violazione dell’art.606, comma 1, lett. e) c.p.p., per avere i giudici di appello
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile sia per la sua genericità che per
la manifesta infondatezza, avendo i giudici di merito legittimamente negato all’ imputato le
attenuanti generiche in considerazione, oltre che dell’oggettiva gravità del fatto (furto con scasso in
abitazione), dei precedenti penali del Riviera anche per gravi reati (rapina), parametro considerato
dall’art.133 c.p. ed applicabile anche ai fini di cui all’art.62-bis c.p., senza che la difesa abbia
prospettato in questa sede elementi concreti di segno positivo non considerati dai giudici territoriali.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
C 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 17 giugno 2013
negato le attenuanti generiche senza considerare quanto prospettato in sede di discussione.