Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43622 del 17/06/2013


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 43622 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FERRARA VINCENZO N. IL 13/04/1988
avverso la sentenza n. 1613/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
08/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 17/06/2013

Ferrara Vincenzo ricorre avverso la sentenza 8.10.12 della Corte di appello di Brescia che ha
confermato quella in data 11.4.12 del locale tribunale con la quale è stato condannato, all’esito di
giudizio abbreviato, per il reato di furto pluriaggravato, esclusa l’aggravante di cui all’art.625 n.7
c.p. e concesse attenuanti generiche equivalenti anche alla contestata recidiva, alla pena di mesi sei
di reclusione ed € 140,00 di multa.

ritenuto il furto tentato in quanto l’imputato ed il suo complice non erano mai stati persi di vista
dagli operanti, tanto da essere arrestati allorché non erano ancora saliti a bordo della vettura per
dileguarsi.
Osserva la Corte che il ricorso, meramente reiterativo delle doglianze già formulate con l’atto di
appello e puntualmente disattese dalla Corte bresciana, è manifestamente infondato, atteso che —
come evidenziato dai giudici di merito — gli operanti, presenti sul posto in quanto erano stati
segnalati diversi furti su autovetture avvenuti nei giorni precedenti, non avevano assistito all’azione
furtiva posta in essere dal Ferrara, ma, udito il rumore di un vetro infranto e vista la repentina
apertura e chiusura del bagagliaio di una Fiat Punto, erano intervenuti fermando l’odierno ricorrente
e il suo complice e rinvenendo in seguito i beni di cui gli stessi si erano impossessati, allorché cioè
il furto era stato consumato con l’impossessamento delle due borse già sottratte da due differenti
vetture.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 17 giugno 2013

DEPOWTAT A

IN CANCELLERIA

Deduce il ricorrente violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per non essere stato

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