Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43621 del 17/06/2013
Penale Sent. Sez. 7 Num. 43621 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: PALLA STEFANO
ha pronunciato la seguente
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sul ricorso proposto da:
MILLETTI MASSIMO N. IL 10/03/1962
avverso la sentenza n. 14/2011 TRIBUNALE di PERUGIA, del
27/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 17/06/2013
FATTO E DIRITTO
Milletti Massimo ricorre avverso la sentenza 27.6.12 del Tribunale di Perugia , con la quale, in
parziale riforma di quella in data 18.12.09 del locale giudice di pace, riconosciute attenuanti
generiche equivalenti, è stata ridotta la pena, per il reato di ingiuria aggravata, ad E 600,00 di multa.
Osserva la Corte che l’intervenuta rituale remissione della querela ad opera della querelante Paciosa
Moerise , di cui al verbale 25.10.12 nell’ufficio della Stazione dei Carabinieri di Farneto di
Colombella, nonché del querelante Padricelli Giuseppe, con dichiarazione 24.10.12 inviata al
Comando Vigili Urbani di Perugia, espressamente accettata dall’imputato come da relativo verbale
26.10.12 presso gli uffici della Stazione Carabinieri di Perugia Fortebraccio , impone
l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato ascritto al Milletti estinto ai
sensi dell’art.152 c.p., con conseguente condanna del querelato al pagamento delle spese
processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela.
Pone le spese del procedimento a carico del querelato Milletti Massimo.
Roma, 17 giugno 2013
Deduce il ricorrente l’intervenuta estinzione del reato per remissione della querela.