Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43620 del 17/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43620 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BUSONERO ANTONIO N. IL 09/02/1968
avverso la sentenza n. 2929/2011 CORTE APPELLO di GENOVA, del
08/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 17/06/2013
Busonero Antonio ricorre avverso la sentenza 8.3.12 della Corte di appello di Genova, con la quale,
in parziale riforma di quella del locale tribunale in data 23.9.10, è stata aumentata la pena — in
accoglimento dell’appello del Procuratore generale – a mesi cinque di reclusione per il reato di
tentata violenza privata.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, con il primo motivo
ritenuto irrilevanti le discordanze emergenti tra le parole della p.o. e quelle del convivente Cinotti
Roberto, pur avendo entrambi riferito di minacce proferite dal Busonero.
Con il secondo motivo si censura la mancata concessione delle attenuanti generiche.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto, con riferimento al
primo motivo, sostanzialmente generico, oltre che coinvolgente considerazioni di puro merito,
atteso che la censura è formulata in modo stereotipato, senza alcun collegamento concreto con la
motivazione della sentenza impugnata, la quale invece ha puntualmente evidenziato come la
responsabilità dell’imputato riposi sulle dichiarazioni della p.o. Ippolito Paola e del suo convivente
Cinotti Roberto, le cui parziali discordanze erano attribuibili solo alla situazione di tensione che si
era venuta a determinare, laddove peraltro — conclude sul punto la sentenza impugnata — le
dichiarazioni della Ippoliti erano state corroborate anche da quelle rese dal teste Barillaro, presente
all’episodio e che aveva descritto la donna disperata e piangente.
Il secondo motivo è manifestamente infondato, avendo il giudice di secondo grado legittimamente
negato le attenuanti generiche in considerazione dei precedenti penali dell’imputato, trattandosi di
parametro considerato dall’art.133 c.p. ed applicabile anche ai fini di cui all’art.62-bis c.p. e senza
che il ricorrente abbia in questa sede evidenziato elementi di segno favorevole non considerati dai
giudici di merito.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma di favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) c.p.p. per avere incomprensibilmente la Corte genovese
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di E 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 17 giugno 2013