Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43618 del 17/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 43618 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAPUANO FEDERICO N. IL 10/10/1964
avverso la sentenza n. 145/2006 CORTE APPELLO di SALERNO, del
12/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 17/06/2013

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Salerno, dichiarata la prescrizione di alcuni reati
e ridotta la pena, ha confermato nel resto la sentenza emessa in data 20 aprile 2005 dal Giudice
dell’Udienza preliminare del locale Tribunale, appellata, fra l’altro, da CAPUANO Federico, dichiarato responsabile dei delitti di ricettazione, detenzione e porto di arma comune e sequestro di
persona, commessi fino al 28 aprile 2004.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo violazione di legge sulla responsabilità per
il sequestro di persona e la ricettazione, nonché per la mancata applicazione delle richieste attenuanti.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato
poiché la Corte di merito ha chiaramente evidenziato come nessuna plausibile giustificazione avesse fornito il prevenuto del possesso di un’arma proveniente da delitto e come tale non fosse
quella di averla ricevuta in precedenza attraverso canali non ufficiali, e come le emergenze processuali avessero dimostrato la rilevanza della privazione della libertà personale delle p.l. e,
quanto alle attenuanti, come non fosse possibile ritenere provata la provocazione, peraltro riferibile in ogni caso solo ad un soggetto fra i diversi che erano stati oggetto dell’azione del prevenuto, né in un atteggiamento di gelosia potesse trovare giustificazione l’attenuante dei motivi di
particolare valore morale e sociale, né un parziale pagamento di cifra modesta potesse configurare un risarcimento rilevante ex art. 62 n. 6 c.p.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in e. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di e. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 17 giugno 2013.

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