Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43616 del 02/05/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43616 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DUBOLINO PIETRO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TOLINO ANTONIO N. IL 19/10/1969
avverso la sentenza n. 17374/2012 GIP TRIBUNALE di ROMA, del
17/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;
Data Udienza: 02/05/2013
CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, atteso che le attenuanti generiche di cui
si lamenta la mancata concessione risultano, invece, come si è visto, già concesse;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro millecinquecento;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese dei procedimento nonché al versamento della somma di euro millecinquecento
alla cassa delle ammende
Così deciso ‘n ma, il 2 maggio 2013
L’
RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., fu applicata
a TOLINO Antonio, per il reato di furto aggravato, la pena concordata con la
pubblica accusa nella misura di anni uno di reclusione ed euro 600 di multa, così
determinata previo riconoscimento, tra l’altro, delle attenuanti generiche, valutate
come equivalenti alla contestata aggravante;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa
dell’imputato, denunciando difetto di motivazione “in ordine al rigetto della richiesta
difensiva di concessione delle attenuanti generiche”;