Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43614 del 02/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 43614 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BAKO DJAMEL N. IL 04/04/1972
avverso la sentenza n. 601/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
26/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 02/05/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, siccome basato su valutazioni del tutto
soggettive e generiche, a fronte della più che valida motivazione offerta dalla corte di
merito a sostegno della decisione adottata, nella quale si pone in luce, in particolare,
il fatto (del tutto ignorato nell’atto di ricorso) che a carico dell’imputato figuravano
precedenti penali per reati quasi tutti contro il patrimonio, in numero tale da riempire
ben nove pagine del certificato del casellario giudiziario, di tal che ben a ragione
poteva ritenersi che si fosse in presenza di soggetto dotato di elevata capacità a
delinquere e quindi meritevole di un più severo trattamento sanzionatorio;
– che la rilenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro mille;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese dei procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa
delle ammende.
Così deci, i Ro na, il 2 maggio 2013
Il P
d nte

DEMOS‘TAT A

IN CANCELLERIA

2 4 OTT 2013
Furelorario Gitudisierio

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza la corte d’appello di Genova, per quanto ancora
d’interesse, in accoglimento di gravame proposto dal pubblico ministero avverso la
sentenza di primo grado con la quale era stata inflitta a tale BAKO Djamel, per il
reato di furto aggravato di capi di abbigliamento, la pena di anni uno di reclusione ed
euro 200 di multa, elevò detta pena ad anni uno e mesi quattro di reclusione, più euro
300 di multa;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa
dell’imputato, denunciando vizio di motivazione in ordine al disposto aumento di
pena, siccome basato soltanto sulla pretesa esistenza di una “elevata capacità a
delinquere del soggetto”, laddove si sarebbe dovuto tener conto del fatto che egli,
oltre ad essersi reso confesso, era anche “un extracomunitario con dei gravissimi
problemi familiari ed economici”;

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