Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43613 del 02/05/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43613 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DUBOLINO PIETRO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE BELLIS VINCENZO N. IL 31/01/1955
avverso la sentenza n. 10445/2011 TRIB.SEZ.DIST. di CERIGNOLA,
del 07/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;
Data Udienza: 02/05/2013
CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, atteso che, ammessa e non concessa la
erroneità della mancata qualificazione giuridica del fatto come truffa o, in subordine,
come furto non aggravato (erroneità peraltro dedotta in termini di assoluta genericità
e, pertanto, tutt’altro che scontata), non si tratterebbe comunque, all’evidenza, di un
errore da considerare “manifesto”, come è invece richiesto, secondo il noto e
consolidato orientamento di questa Corte, per la deducibilità, come motivo di ricorso
per cassazione avverso sentenza di patteggiamento, della errata qualificazione
giuridica del fatto (ved. in tal senso, fra le altre: Cass. III, 23 ottobre — 28 novembre
2007 n. 44278, PG in proc. Benha, RV 238286; Cass. VI, 20 novembre — 10
dicembre 2008 n. 45688, PG in proc. Bastea, RV 241666);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro millecinquecento;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro millecinquecento
alla cassa delle ammende.
a, il 2 maggio 2013
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RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., fu applicata
a DE BELLIS Vincenzo, per il reato di furto aggravato di energia elettrica, realizzato
mediante allacciamento abusivo alla rete di distribuzione, la pena concordata con la
pubblica accusa nella misura di mesi due e giorni venti di reclusione, più euro 100 di
multa, con conversione della pena detentiva in quella di euro 20.100 di multa;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con atto a propria
firma, l’imputato, sostenendo che il fatto dsarebbe stato da qualificare come truffa e
che, comunque, ritenendolo come furto, sarebbero state da escludere le contestate
aggravanti di cui all’art. 25 nn. 2 e 7 c.p.;