Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43612 del 02/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 43612 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ADRIGNOLA CHIARA N. IL 06/04/1986
ADRIGNOLA DOMENICO N. IL 15/04/1946
avverso la sentenza n. 1/2011 TRIB.SEZ.DIST. di CORLEONE, del
03/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 02/05/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso di Adrignola Chiara va dichiarato inammissibile in quanto,
affermandosi nello stesso atto di gravame che la condotta posta in essere dalla
persona offesa sarebbe consistita soltanto in “ripetute condotte ingiuriose”, non si
vede, né si spiega, come e perchè l’imputata potesse aver maturato quelle che viene
definita la “oggettiva convinzione cha la situazione potesse degenerare”, tanto da
giustificare una “reazione difensiva” come quella concretizzatasi nel passaggio a vie
di fatto nei confronti dell’offensore; ragion per cui resta pienamente valido quanto
affermato nell’impugnata sentenza secondo cui, avendo anche in sede di merito
l’imputata sostenuto di essere stata oggetto di “offese e molestie” da parte della
persona offesa, la condotta da lei posta in essere presentava “all’evidenza natura
ritorsiva e ‘lon difensiva”, sì da rendere non configurabile, neppure sotto il profilo
putativo, la invocata scriminante della legittima difesa;
– che parimenti va dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Adrignola
Domenico, non contenendo esso l’indicazione di alcuna specifica ragione per la quale
ad esso ricorrente sarebbero state da riconoscere le attenuanti generiche, in presenza,
peraltro, di una pena determinata nella misura di euro 51 di multa e, quindi, di entità
talmente modesta da rendere non certo ravvisabile la necessità di una sua riduzione
per medio adeguarla alla effettiva gravità del caso concreto;
– che la ritenuta inammissibilità dei ricorsi comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro mille per ciascun ricorrente;

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, in conferma, per quanto ancora d’interesse, di
quella di primo grado, ADRIGNOLA Chiara e ADRIGNOLA Domenico furono
ritenuti responsabili, la prima, di lesioni e, il secondo, di minacce, in danno di Miceli
Vincenzo;
– che avverso detta sentenza hanno proposto distnti ricorsi per cassazione, con atti a
propria firma, entrambi gl’imputati;
– che Adrignola Chiara ha denunciato inosservanza o erronea applicazione di legge
in ordine al mancato riconoscimento della scriminante, quanto meno putativa, della
legittima difesa;
– che Adrignola Domenico ha denunciato violazione di legge e carenza di
motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche;

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla
cassa delle ammende.
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