Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43611 del 02/05/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 43611 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ALLESINA RENATO N. IL 14/12/1963
avverso la sentenza n. 13141/2008 CÓRTE APPELLO di TORINO, del
14/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLENO;

Data Udienza: 02/05/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto, premesso che secondo il noto
e consolidato orientamento di questa Corte, anche le sole dichiarazioni della persona
offesa, purchè sottoposte ad adeguato vaglio critico, possono costituire prova
sufficiente a giustificare la pronuncia di condanna dell’imputato, risulta dalla lettura
dell’impugnata sentenza che la corte territoriale ha, nella specie, ampiamente
giustificato la ritenuta attendibilità delle dichiarazioni rese dal Matella, nonostante le
pur riconosciute ragioni di contrasto da tempo esistenti fra lui e l’imputato, ponendo
in luce, tra l’altro, non solo la loro immediatezza rispetto al verificarsi del fatto di cui
è causa, come pure la loro precisione, coerenza e linearità, ma anche la assoluta
inverosimiglianza dell’ipotesi che esse fossero frutto di un disegno calunniatorio,
posto che., nelle condizioni date, l’attuazione di un tale disegno sarebbe stata, per il
suo autore, estremamente rischiosa, non essendo egli in grado di assicurarsi
preventivamente che le sue affermazioni non fossero suscettibili di valida smentita;
argomentazioni, queste, alle quali, nel ricorso, altro non si contrappone se non
astratte considerazioni critiche caratterizzate da inconferenti divagazioni a sfondo
filosofico, senza che risulti prospettata alcuna specifica ragione (se non quella, di per
sé non decisiva, dei risalenti contrasti di cui si è detto), per la quale non si sarebbe
dovuto dar eredito alle dichiarazioni della persona offesa, considerandole addirittura
come espressione di deliberati intenti calunniosi; e ciò in assenza, peraltro, anche di
qualsivoglia indicazione circa una eventuale, avvenuta prospettazione, da parte
dell’imputato. di un alibi o di una versione alternativa dei fatti ;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in curo mille;
Ì

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado, ALLESINA
Renato fu ritenuto responsabile del reato di violenza privata in danno di Matella
Giovanni per avere, secondo l’accusa, procedendo alla guida della propria
autovettura, posto in essere manovre volte ad impedire il sorpasso da parte di quella
condotta dalla persona offesa;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa
dell’imputato, denunciando “erronea applicazione della legge penale, inosservanza di
norme processuali, manifesta illogicità della motivazione” sull’assunto, in sintesi e
nell’essenziale, che indebitamente il confermato giudizio di penale responsabilità
dell’imputato sarebbe stato basato sulle sole dichiarazioni della persona offesa, cui
era stato attribuito il crisma della credibilità, nonostante la riconosciuta esistenza di
risalenti motivi di contrasto con il ricorrente e l’assenza, per converso, di elementi di
riscontro che valessero a corroborarle; doglianze, queste, poi riprese ed ulteriormente
illustrate in una successiva memoria fatta pervenire a seguito della notifica
dell’avviso di cui all’art. 610, comma 1, c.p.p.;

P. Q. M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa
delle ammende.
Così deciso ‘n Rpm, il 2 maggio 2013
L’

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA