Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43610 del 02/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 43610 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MADDALUNO SEBASTIANO N. IL 09/01/1976
GANCI ROSA MARIA N. IL 10/06/1967
avverso la sentenza n. 35/2010 TRIBUNALE di FORLI’, del
15/06/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 02/05/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto le rappresentate discrasie e
contraddizioni nelle quali sarebbero caduti la persona offesa ed i due testi d’accusa
appaiono in realtà costituite solo da marginali divergenze tra le loro dichiarazioni
predibattimentali, acquisite a seguito di contestazioni, e quelle rese in dibattimento;
divergenze delle quali non risulta in alcun modo riconoscibile né, tanto meno,
dimostrata l’attitudine a costituire sintomo di una certa o probabile complessiva
inattendibilità dei dichiaranti, tanto con riguardo all’ipotesi estrema del mendacio
(alla quale, in verità, non si accenna neppure nel ricorso) quanto con riguardo a quella
della confusione dei ricordi sul nucleo essenziale del narrato che, invece, risulta,
anche stando a quanto si rileva dalla lettura del ricorso, non aver mai subito
sostanziali variazioni;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro mille per ciascun ricorrente;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro
mille alla cassa delle ammende.
Così decis in orna, il 2 maggio 2013
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RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, per quanto ancora d’interesse, fu confermato il
giudizio di penale responsabilità di MADDALUNO Sebastiano e GANCI Rosa Maria
in ordine al reati di diffamazione in danno di Mazza Domenico al quale si sarebbero
riferiti, comunicando con più persone, con definizioni ed apprezzamenti offensivi;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la comune difesa
degl’imputati, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione sull’assunto, in
sintesi e nell’essenziale, che sarebbero state da ritenere inattendibili, per le
incongruenze e le contraddizioni in esse riscontrabili, le dichiarazioni rese dalla
persona offesa e dai testi Cosentino Giovanni e Corvaia Danilo, secondo cui
gl’imputati, nel corso di una riunione tenutasi nella loro abitazione, cui sarebbero
stati presenti i nominati Casentino e Corvaia, il primo dei quali ne avrebbe poi
riferito al Mazza, avrebbero espresso giudizi diffamatori nei confronti di
quest’ultimo;

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