Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4361 del 30/11/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 4361 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) ZAMPRONI LUIGI N. IL 09/02/1934
avverso la sentenza n. 4/2010 TRIBUNALE di LODI, del 09/07/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/11/2012 1a relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
po ()P
i
che ha concluso per Q
dtft, ut2-vào

Udito,

a parte civile, l’Avv

Udit i difensor Avv. e.

O L2-1

;

Data Udienza: 30/11/2012

RITENUTO IN FATTO

Luigi ZAMPRONI, tramite il difensore, ricorre avverso la sentenza in data 9-7-2010 con la quale
il Tribunale di Lodi, confermando quella del giudice di pace della stessa località del 10-1-2008,
ne aveva riconosciuto la responsabilità per il reato di minaccia nei confronti di Michele Vozza.
Con il primo motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la frase
‘prendo il badile e ti spacco la testa, ti ammazzo, ti faccio cadere i quattro capelli che hai in

giovane, ex carabiniere, era, stante il contesto, priva di efficacia intimidatoria. Il fatto poteva
al più costituire ingiuria scriminata dalla provocazione e comunque ricorreva quest’ultima
attenuante.
Con il secondo motivo erano dedotti violazione di norme previste a pena di nullità e vizio
motivazionale per essere stata ritenuta rituale la costituzione di parte civile benché il difensore
e procuratore speciale non fosse presente all’udienza, in quanto sostituito da altro legale,
mentre il vizio non poteva considerarsi il vizio sanato dalla presenza personale della parte
civile, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Le doglianze prospettate con il ricorso sono manifestamente infondate.
La sentenza impugnata si sottrae alle censure di violazione di legge e vizio di motivazione in
punto di efficacia intimidatoria della frase pronunciata (‘prendo il badile e ti spacco la testa, ti
ammazzo, ti faccio cadere i quattro capelli che hai in testa’). Premesso che ai fini
dell’integrazione del reato di minaccia, non è necessario che il soggetto passivo si sia sentito
effettivamente intimidito, essendo sufficiente che la condotta posta in essere dall’agente sia
potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale del soggetto passivo (Cass.
46528/2008) -sempre che, s’intende, le espressioni usate non siano prive,

ictu acuii, di

qualunque portata minacciosa-, il giudice di secondo grado non ha mancato di valorizzare il
contesto della vicenda, caratterizzato dalla vicinanza di abitazione tra i due protagonisti, cui ha
correlato, anche alla stregua del forte astio manifestato dal prevenuto nei confronti della
persona offesa, la possibilità di concretizzazione del male ingiusto prospettato.
Consegue la manifesta infondatezza della pretesa di qualificare il fatto come ingiuria scriminata
dalla provocazione. Né ha maggior fondamento l’assunto della ricorrenza della provocazione
come attenuante della minaccia, essendo meramente congetturale il presupposto di un non
meglio precisato fatto ingiusto della p.o., argomentato soltanto sul rilievo che le frasi minatorie
iniziavano con le parole ‘non me ne frega niente’.

testa’, pronunciata da un uomo anziano -l’imputato- all’indirizzo di un uomo molto più

La fondatezza della questione in rito circa l’irregolarità della costituzione della parte civile, è poi
radicalmente contraddetta dal consolidato orientamento di questa corte che ritiene l’assenza
del difensore procuratore speciale, il quale abbia nominato un sostituto processuale, sanata
dalla presenza personale in udienza della persona offesa (Cass. n. 19548 del 03/02/2010 e n.
6680 del 23/10/2009).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono le statuizioni di cui all’art. 616 cod.
proc. pen., determinandosi in C 1000, in ragione della natura delle questioni dedotte, la

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1000 in favore delle Cassa delle Ammende.
Roma 30-11-2012

somma da corrispondere alla Cassa delle Ammende.

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